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Decadenza dall’assunzione dei mezzi di prova - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 17 Maggio 2018 19:45

Decadenza dall’assunzione dei mezzi di prova

Scritto da Giulio Costanzo
Giustizia

La Cassazione statuisce sul potere discrezionale del Giudice di revocare l’ordinanza di decadenza dall’assunzione dei mezzi di prova in assenza della parte richiedente.

La Corte di Cassazione ha pronunciato un’interessante ordinanza (la n. 9840 del 20 aprile 2018) sullo spinoso argomento della revocabilità delle ordinanze di assunzione dei mezzi di prova per mancata comparizione della parte che ne aveva chiesto l’ammissione.

Il riferimento legislativo è quello all’art. 208 c.p.c., il quale disciplina la decadenza dall’assunzione, disponendo che: Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l’assunzione. La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova . Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

Sulla base di tale disposizione normativa, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto che in tema di istruzione probatoria nel rito ordinario spettasse alla parte attivarsi per l’espletamento del richiesto mezzo istruttorio che il giudice abbia ammesso, con la conseguenza che, nel caso di mancata comparizione delle parti nel giorno fissato per l’inizio o la prosecuzione della prova medesima, scattasse la decadenza dal diritto di far assumere la prova prevista dall’art. 208 c.p.c. sopra citato.

Con l’ordinanza de quo vertitur, la Suprema Corte ha stabilito che spetta esclusivamente al giudice del merito, in base al disposto di cui agli artt. 208 c.p.c. e 104 disp. att. c.p.c., valutare se sussistono giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per la sua mancata comparizione all'udienza fissata, esulando dai poteri della Corte di Cassazione accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.

In buona sostanza, la Corte ha sancito che il Giudice di merito ha il potere discrezionale di valutare l’effettiva sussistenza in concreto di “giusti motivi” per revocare l’ordinanza di decadenza della parte dal diritto di assumere i mezzi di prova di cui lei stessa aveva precedentemente chiesto l’ammissione e che tale potere, se correttamente azionato con una congrua e sufficiente motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità.

Letto 3703 volte Ultima modifica il Giovedì, 17 Maggio 2018 20:02
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Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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