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Coesistenza della pensione di reversibilità e risarcimento dei danni - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 31 Maggio 2018 19:46

Coesistenza della pensione di reversibilità e risarcimento dei danni

Scritto da Giulio Costanzo
Soldi

La Cassazione a SS.UU. ha stabilito la non detraibilità del danno patrimoniale dal valore della pensione di reversibilità

Interessante ed utilissima pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite – la n. 12564 del 22 maggio 2018 – che ha posto una parola definitiva su una questione di non poco momento.

Il caso concreto riguardava una donna che aveva adito l’autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito del decesso del marito, ivi compreso il cd. danno patrimoniale provocato dalla perdita dell'aiuto economico ricevuto dal coniuge.

Il Tribunale di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, evidenziando che la richiedente, dopo la morte del marito, era divenuta titolare di una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione percepita dal coniuge scomparso, per cui tale erogazione elideva l'esistenza stessa di un danno patrimoniale.

Anche la Corte di Appello rigettava il gravame opposto dalla danneggiata sul punto, confermando sostanzialmente l’iter motivazionale del Giudice di primo grado, atteso che la richiedente godeva di un reddito superiore rispetto a quello del marito defunto e che comunque, il riconoscimento di una pensione di reversibilità in favore della vedova escludeva l'esistenza di un danno patrimoniale.

La Cassazione, sollecitata sull’argomento, previa rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, pur esistendo un orientamento piuttosto altalenante sull’argomento, ha sconfessato quando deciso dei Giudici di merito, riportando quello che costituisce l’indirizzo prevalente, secondo cui della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima non deve tenersi conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del congiunto.Tale orientamento si fonda essenzialmente sul fatto che la prebenda riconosciuta dall’ente previdenziale NON ha natura risarcitoria.

Pertanto, stante la diversità del titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale pensionistica rispetto al fatto illecito, non è applicabile il principio della compensatio lucri cum damno che trova la sua ragion d’essere solo quando anche il vantaggio economico sia stato determinato dal danneggiante con il suo fatto illecito.

In altre parole, il principio sopra richiamato trova spazio solo nel caso in cui il lucro sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, dal che si appalesa legittima la conseguente detrazione, mentre invece va escluso laddove il beneficio economico trova la sua fonte generativa e la sua ragione giuridica in un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito altrui, per cui l’evento morte rappresenta solo la condizione perchè quel titolo spieghi la propria efficacia.

Orbene, tale principio giuridico era stato da tempo confermato e ribadito in numerosi arresti giurisprudenziali ormai consolidati (a tale proposito, si vedano Cass., Sez. 3^, 29 luglio 1955, n. 2442; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 1996, n. 2117; Cass., Sez. 3^, 18 novembre 1997, n. 11440; Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 1998, n. 1347; Cass., Sez. 3^, 25 marzo 2002, n. 4205; Cass., Sez. 3^, 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2009, n. 3357;così Cass., Sez. 3^, 10 marzo 2014, n. 5504).

Solo con sentenza n. 13537 del 13/06/2014, la Cassazione ha sovvertito lo status quo ante, introducendo il concetto di “non cumulabilità”, con conseguente necessità di detrarre dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale patito dal congiunto di persona deceduta per colpa altrui, del valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del familiare.

Tale nuovo filone non ha incontrato il favore della successiva giurisprudenza che, infatti, già con sentenza di Cassazione n. 20548 del 30/09/2014, si riportava in toto al precedente orientamento, stante i differenti ed autonomi “titoli” giuridici su cui si basavano le due “entrate” economiche.

Dopo una serie cospicua di interventi della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, la stessa, con la sentenza in esame n. 12564 del 22 maggio ultimo scorso, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall'Inps al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto".

A fondamento della motivazione delle SS.UU. vi è un principio ormai consolidato: la diversità e l’autonomia della natura e del titolo giustificativo della corresponsione della pensione rispetto a quelli che sono alla base del risarcimento dei danni.

Difatti, la Suprema Corte ha ribadito che l’istituto previdenziale eroga la pensione di reversibilità al congiunto del lavoratore deceduto in virtù del rapporto di lavoro intercorso con il de cuius ed in ragione dei contributi versati. Al contrario, il diritto a percepire il risarcimento del danno patrimoniale trova la sua esclusiva fonte generativa in un fatto illecito provocato da terzi e che, pertanto, implica una forma di risarcimento totalmente diversa ed autonoma.

Su tali premesse, quindi, relativamente al caso concreto sottoposto alla loro attenzione, gli Ermellini hanno stigmatizzato l’iter motivazionale dei Giudici di secondo grado, i quali avevano ingiustamente ricompreso il valore della pensione di reversibilità erogata dall’Inps a favore della vedova (pari al 60% della pensione già percepita dal marito deceduto) nell’ambito del risarcimento dei danni da sinistro stradale, compiendo, in tal modo, un’illegittima decurtazione di quest’ultimo.

Letto 1738 volte Ultima modifica il Giovedì, 31 Maggio 2018 19:53
Pubblicato in Danni da circolazione stradale
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  • pensione di reversibilità
  • risarcimento patrimoniale

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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