Terzo trasportato: il risarcimento spetta sempre
Scritto da Giulio CostanzoL’Ordinamento Giuridico offre una doppia tutela alternativa al terzo trasportato in seguito ad un sinistro stradale
A seguito di un sinistro stradale, al soggetto che viaggia, in qualità di trasportato, a bordo di uno dei veicoli coinvolti, l’ordinamento giuridico offre una doppia tutela. Nello specifico, il terzo trasportato potrà chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua persona:
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Agli altri soggetti coinvolti nel sinistro, proprietari dei veicoli implicati nell'incidente stradale e delle rispettive società assicurative, ai sensi degli articoli 2043, 2054 c.c., 144, commi 1 e 3 del C.d.A.;
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Oppure, alla compagnia che assicurava il veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, ai sensi dell’articolo 141 del D.lgs. n. 209/2005.
In tale ultima ipotesi, prescindendo dall’accertamento della responsabilità delle parti in merito al verificarsi del sinistro stradale, il terzo trasportato deve fornire solo la prova di essersi trovato sul veicolo vettore e di non essersi reso in nessun modo corresponsabile dell'evento e/o dei danni subiti. La ratio legis dell’istituto, quindi, è quella di offrire un mezzo di tutela al soggetto più debole del rapporto giuridico, ossia il terzo trasportato, il quale viene esonerato dall'onere di fornire la prova in merito alla responsabilità nella determinazione del sinistro in quanto la legge mette a disposizione un soggetto obbligato al risarcimento.
Occorre, però, precisare che la tutela offerta dall’art. 141 del Codice della Assicurazione trova applicazione solo nelle ipotesi relative ai sinistri avvenuti in Italia tra due o più veicoli a motore identificati e coperti da assicurazione obbligatoria.
Nelle altre ipotesi, invece, il terzo trasportato potrà esperire l'azione ordinaria contro il responsabile civile o nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Giulio Costanzo
Avv. Patrocinante Magistrature Superiori
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