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Responsabilità da cose in custodia: Niente risarcimento danni se la Pubblica Amministrazione dimostra il caso fortuito - Studio Legale Costanzo

Martedì, 24 Aprile 2018 08:05

Responsabilità da cose in custodia: Niente risarcimento danni se la Pubblica Amministrazione dimostra il caso fortuito

Scritto da Giulio Costanzo
Manto stradale

La Corte di Cassazione ribadisce la responsabilità della Pubblica Amministrazione in materia di cose in custodia ex art. 2051 del Codice Civile.

La Cassazione ha ribadito che la responsabilità da cose in custodia opera anche nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione ai beni demaniali.

Con l’ordinanza n°. 6703 del 13.04.2018 gli Ermellini hanno confermato che la Pubblica Amministrazione risponde dei danni cagionati a terzi e derivanti dalla cattiva gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, in cui rientrano anche le strade.

Nel caso di specie, in relazione al ricorso depositato da un motociclista per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta determinata dalla presenza di una macchia d’olio sul manto stradale, i Giudici di Piazza Cavour, con il citato provvedimento, hanno, infatti, stabilito che grava sulla P.A. l’onere di provare che l’evento dannoso è stato determinato da“cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili

con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”.

Pertanto, non grava sul danneggiato l’onere di provare il tempo di permanenza della sostanza scivolosa sulla strada né la tipologia della stessa, ma dovrà essere la Pubblica Amministrazione a dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da caso fortuito, e, in particolare, che le cause dello stesso non potevano essere conosciute ed eliminate con immediatezza, neppure con una diligente attività di manutenzione.

Cass., sez. VI, ord. n°. 6703/2018

 

Letto 1555 volte Ultima modifica il Martedì, 24 Aprile 2018 08:27
Pubblicato in Danni da circolazione stradale

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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