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Consenso informato: obblighi ed oneri gravanti sul medico e diritti risarcitori del paziente - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 11 Ottobre 2018 18:41

Consenso informato: obblighi ed oneri gravanti sul medico e diritti risarcitori del paziente

Scritto da Giulio Costanzo
Chirurgo in sala operatoria

La Cassazione stabilisce i criteri per valutare la condotta del medico in materia di consenso informato e le ipotesi in cui il paziente è legittimato a chiedere il risarcimento dei danni

Purtroppo le notizie di cronaca sono spesso incentrate su casi di “malasanità” caratterizzati da condotte mediche non corrette ovvero su errori medici che, nella peggiore delle ipotesi, comporta anche il decesso del paziente. Ciò ha determinato una congerie di procedimenti giudiziari finalizzati ad accertare le eventuali responsabilità addebitabili ai medici che abbiano prescritto una cura o una terapia non consone ed ai chirurghi che abbiano eseguito gli interventi in maniera errata o inadeguata.

La giurisprudenza, quindi, ha avuto un notevolissimo incremento sotto molteplici aspetti della materia, tra i quali (di non poco momento) quello del cd. “consenso informato”.

Sul tale argomento, la Cassazione è intervenuta in moltissime occasioni, affinando sempre più il suo orientamento, incentrato sostanzialmente sul diritto riconosciuto al paziente, di conoscere, preventivamente ed in maniera approfondita, le conseguenze di un intervento medico, in modo da poterlo affrontare con la massima consapevolezza.

Costituisce ormai orientamento consolidato quello secondo cui il medico ed il personale sanitario ha l’obbligo giuridico di “informare” preventivamente ed in maniera chiara ed esaustiva, il paziente in ordine a “tutte” le conseguenze che potrebbero derivare da un’operazione chirurgica, un intervento, una cura specifica o una terapia, affinchè il paziente stesso possa esercitare, in modo completo, il diritto all’autodeterminazione riconosciuto a suo favore.

Ed è proprio su tale materia che gli arresti giurisprudenziali si sono moltiplicati nel corso di questi anni, ribadendo che le informazioni da trasmettere al paziente devono essere sempre chiare, comprensibili ed accessibili a tutti i soggetti.

Di recente, tali principi sono stati cristallizzati nella sentenza n. 7248/2018, mediante la quale gli Ermellini hanno confermato l’importanza suprema del consenso informato e la conseguente responsabilità del medico derivante dalla violazione del relativo onere a carico del medico.

La Corte, invero, ha stabilito “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relative onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informative, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute”.

Di conseguenza, sempre secondo l’enunciazione della Suprema Corte, il consenso informato "deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative", mentre non è possibile acquisire il consenso attraverso la sottoscrizione di un modulo del tutto generico, stabilendo, altresì, che l'obbligo, sussistente in capo al medico, di fornire un'adeguata informazione al paziente non può dirsi realizzato quando detto consenso sia acquisito con modalità improprie, "sicché non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso oralmente dal paziente”.

Tali fondamentali principi, invero, sono stati poi integrati e raffinati nella successiva pronuncia n. 10608/2018, laddove i Giudici di Piazza Cavour hanno sentenziato che la possibilità per il paziente di chiedere un risarcimento del danno al medico per mancanza di “consenso informato”, non è subordinata soltanto all’ipotesi in cui siano stati commessi errori e/o omissioni che abbiano procurato danni alla salute del paziente stesso, ma può essere esercitata anche quando tutto sia andato bene e non vi sia stato alcun pregiudizio psicofisico.

Praticamente l’obbligo per il medico di risarcire i danni sorge anche solo a seguito della mera violazione del dovere di informare preventivamente e chiaramente il paziente in merito alle possibili conseguenze dell’intervento eseguito e/o della cura/terapia prescritta, proprio in virtù del diritto del paziente all’autodeterminazione.

Alla base della detta pronuncia, la Cassazione ha richiamato il principio costituzionale che sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive.

Il diritto all’autodeterminazione sopra evocato, dunque, comporta che il paziente, se correttamente ed esaustivamente informato, può anche scegliere liberamente di sottoporsi ugualmente all’intervento, ovvero di rinunciarvi, ovvero ancora di rivolgersi ad altro professionista e/o altra struttura sanitaria.

Ciò implica, quindi, che il medico è SEMPRE tenuto ad una corretta informazione del paziente e che l’obbligo risarcitorio a suo carico per il mancato “consenso informato” può anche insorgere quando l’operazione chirurgica sia stata eseguita perfettamente e, dunque, non derivi alcun danno e/o lesione alla salute del paziente.

Pertanto, tale diritto alla salute può dirsi violato non solo nell’ipotesi in cui il paziente non sia stato preventivamente informato circa le possibili conseguenze di un intervento o di una terapia, ma anche quando, a seguito di un’operazione ben eseguita e perfettamente riuscita, il paziente stesso abbia comunque dovuto affrontare conseguenze inattese e non previste, e, quindi, si sia trovato totalmente “spiazzato” dinanzi ad esse.

L’unica esimente a tale obbligo posto a carico del medico e riconosciuta dalla Suprema Corte (IV Sezione Penale) con sentenza n. 31628/2018, è quello dell’urgenza dell’intervento e dell’emergenza del caso specifico.

In buona sostanza, gli Ermellini hanno sancito che, a fronte di una situazione di estremo pericolo per l’integrità fisica del paziente, il medico ha l’obbligo di predisporre tutti i trattamenti necessari a prevenire gravi conseguenze pregiudizievoli ed anche letali, al fine di “salvare la vita” del paziente stesso, anche in assenza di consenso informato.

Letto 1352 volte Ultima modifica il Giovedì, 11 Ottobre 2018 18:46
Pubblicato in Responsabilità Medico-Sanitaria
Etichettato sotto
  • risarcimento danni
  • obbligo del medico
  • consenso informato

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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