studiocostanzo.net

Arricchimento senza causa: le ultime dalla Cassazione - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 02 Dicembre 2020 10:17

Arricchimento senza causa: le ultime dalla Cassazione

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Soldi

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12405 del 24/06/2020, ha statuito che in caso di arricchimento senza giusta causa, quando quest’ultima sia la conseguenza di un contratto o di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria.

La S.C., con Ordinanza n. 12405 del 24/06/2020, è tornata sulla fattispecie dell’arricchimento senza causa.

Ai sensi dell’art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

L'azione di arricchimento ingiustificato è un’azione personale, esperibile, cioè, solo tra i soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 2041 c.c., occorre che una parte si sia arricchita e conseguentemente, vi sia stato un depauperamento ai danni dell'altra.

L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale arrecato al soggetto che agisce: tale danno può consistere nella perdita di un bene, nella mancata utilizzazione di esso o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri. È, dunque, necessario che sussista il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento.

Un ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione è la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, e con Ordinanza n. 12405 del 24/06/2020, hanno così confermato il seguente principio di diritto: “L'azione generale di arricchimento postula che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, sicché quando essa sia la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di arricchimento senza giusta causa, quando quest’ultima sia la conseguenza di un contratto o di un altro rapporto non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria.

Letto 9074 volte
Pubblicato in Risarcimento danni
Etichettato sotto
  • arricchimento senza causa
  • contratto
  • rapporto

Articoli correlati (da tag)

  • Contratto preliminare di vendita
  • Prescrizione civile e penale: rapporto
  • Rapporto tra domanda di arricchimento senza causa e domanda di risarcimento del danno
  • Arricchimento senza causa: le ultime dalla Cassazione
  • Arricchimento senza causa
Altro in questa categoria: « Appalto: la concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente La personalizzazione del danno morale ai fini del risarcimento »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version