L’amministratore del condominio, in caso di revoca prima della scadenza del mandato, ha diritto al risarcimento del danno
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021, ha statuito che l'amministratore condominiale ha diritto al risarcimento del danno se revocato prima della scadenza del mandato se non per giusta causa.
La S.C. con l’Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021 è tornata sul tema del condomonio e, più in particolare, sui diritti dell’amministratore di condominio.
Il condominio è una particolare forma di comunione su di un bene immobile.
Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.
La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.
Particolare rilievo assume la figura dell'amministratore i cui obblighi sono disciplinati dagli artt. 1129 e 1130 c.c.: le deliberazioni dell'assemblea, disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti, compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio, eseguire gli adempimenti fiscali, curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale e la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione, fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione, redigere il rendiconto condominiale annuale.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, tuttavia, riscontriamo quelle afferenti la revoca del amministratore del condominio.
Gli Ermellini, infatti, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso che vedeva come protagonista un amministratore condominiale che era stato revocato prima della scadenza del mandato.
Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021
I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 7874 del 19/03/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, anche al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'amministratore condominiale ha diritto al risarcimento del danno se revocato prima della scadenza del mandato salvo giusta causa.