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Atto di precetto ed elezione di domicilio - Studio Legale Costanzo

Lunedì, 05 Luglio 2021 09:03

Atto di precetto ed elezione di domicilio

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021, ha statuito che l'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione.

La S.C., con Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021, è tornata sui temi della competenza territoriale e dell’atto di precetto.

L'atto di precetto, ai sensi dell’art. 480 c.p.c., consiste nella “intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni".

Trattasi, dunque, di un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata con l'avvertimento che, scaduto tale termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi; intimazione fatta in forza di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale).

Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.

Spesso, però, la relativa materia è sottoposta ad abusi e, pertanto, più volte è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio al fine di limitarli.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in un caso ove, in forza dell'inidoneità dell'elezione di domicilio, hanno regolato la competenza individuando quali fori alternativi Isernia, ivi risultando l'esistenza di un conto corrente bancario - con somme pignorabili presso terzi - di prossimità alla sede operativa della società precettata, e Roma, sede legale della stessa.

Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021

Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 8024 del 22/03/2021, hanno così ribadito il seguente principio di diritto: “L'elezione di domicilio nel precetto, ex art. 480, comma 3, c.p.c., in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non risulti aver dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'elezione di domicilio nell’atto di precetto in un comune nel cui circondario il creditore, in seguito a specifica contestazione da parte del debitore opponente, non sia stato dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione.

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