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Risarcimento danni per diffamazione e diritto di critica - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 24 Marzo 2022 09:06

Risarcimento danni per diffamazione e diritto di critica

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Diritto di critica

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021, ha statuito che, in tema di risarcimento danni da diffamazione, il diritto di critica ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.

La Cassazione, con la Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021, è intervenuta sulla pungente questione relativa alla diffamazione e ai rapporti con il diritto di cronaca.

Il diritto di cronaca trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. che sancisce il diritto di manifestare il proprio pensiero.

Ai sensi dell’art. 595 c.p., la diffamazione consiste negli atti con cui l'agente comunichi, ad almeno due persone, l'offesa alla reputazione di un terzo. Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui.

Al riguardo, molteplici sono le controversie portate nelle aule giudiziarie, in particolare, per quanto concerne l’esposizione e la narrazione di fatti non veritieri ed ottenerne, così, il risarcimento.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul relativo tema cassando con rinvio la sentenza di appello che, nel giudicare lesiva dell'onore e della reputazione di un magistrato una nota con la quale venivano espresse critiche severe ad alcuni suoi comportamenti da parte di un dirigente amministrativo dell'ufficio giudiziario, si era limitata a considerare "non educato" e "non condivisibile" lo scritto, senza valutare se il pubblico dipendente avesse inteso criticare, seppur aspramente, comportamenti tenuti dal magistrato sul luogo di lavoro o se, invece, si fosse lasciato andare ad apprezzamenti gratuiti ed incontinenti sulla persona dell'offeso.

La S.C. con la Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque, quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di risarcimento danni da diffamazione, il diritto di critica ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, purché siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica.

Letto 2099 volte Ultima modifica il Giovedì, 24 Marzo 2022 09:16
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