studiocostanzo.net

Non sempre i disservizi del trasporto ferroviario comportano il risarcimento del danno - Studio Legale Costanzo

Giovedì, 21 Febbraio 2019 20:12

Non sempre i disservizi del trasporto ferroviario comportano il risarcimento del danno

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Treno in corsa

Risarcimento del danno da disservizi: La Cassazione detta i principi in ordine alla risarcibilità del danno da inefficienza del servizio ferroviario

Un servizio di trasporto inefficiente non comporta necessariamente l’obbligo di risarcimento a favore del passeggero

Sarà capitato a tutti di viaggiare in un treno (o in un altro mezzo pubblico) sovraffollato, sporco o perennemente in ritardo (ovvero in altre condizioni di precarietà), e di invocare, pertanto, il grave inadempimento commesso dal gestore del servizio pubblico, provando, quindi, la tentazione di fare causa contro di esso al fine di ottenere il risarcimento dei danni che si ritiene di aver subito.

Ebbene, su tale argomento è di recente intervenuta anche la Suprema Corte, con una sentenza che, in verità, smorza un po’ le aspettative sul punto.

Il caso trattato è quello di un cittadino comune che, quotidianamente, utilizzava il treno per i propri spostamenti e che lamentava la pessima qualità del servizio di trasporto, denunciando i ritardi sistematici, la sporcizia e l'insopportabile affollamento dei treni, tanto da essere costretto ad affrontare il viaggio in piedi e in condizioni di scarsa sicurezza.

Ciò aveva determinato un peggioramento della sua qualità di vita, per l’ansia, lo stress psicofisico e i disagi provocati dall’inefficienza del servizio ferroviario, che comportavano sistematici ritardi, perdite di tempo e la necessità di dover organizzare la propria giornata in ragione degli stessi.

Su tali premesse, quindi, il passeggero stressato citava in giudizio Trenitalia Spa, onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, ed il Giudice di Pace adito, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società convenuta al pagamento di € 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, ritenendo che i fatti descritti rappresentassero violazione dei diritti fondamentali della persona e che avessero determinato situazioni esistenziali al limite della sopportabilità.

Avverso detta sentenza, Trenitalia Spa proponeva appello innanzi al Tribunale, che, in riforma totale della decisione di primo grado, rilevava che l’istante aveva solo genericamente lamentato i disservizi ferroviari, senza tuttavia dimostrare l’esistenza effettiva di un danno non patrimoniale degno di tutela.

In buona sostanza, secondo il Giudice del gravame, il danneggiato non aveva dimostrato di aver subito una grave lesione dei diritti inviolabili della persona, tale da legittimare il risarcimento ex art. 2059 c.c.

Il danneggiato, quindi, ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza di appello, denunciando, tra gli altri motivi, anche la violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione all'art. 1218 c.c., 1681 c.c., 1325 c.c., nonché agli artt. 4, 14, 17, 18, 20, 23 del contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario relativo alla Regione di competenza.

Sul punto, il ricorrente ha lamentato che il Tribunale non avesse tenuto in debita considerazione il fatto che la società ferroviaria non aveva garantito quel minimo di standard di qualità del servizio, tale da assicurare il trasporto con determinate caratteristiche di comfort del viaggio.

Sentenza n. 3720 del 8 febbraio 2019

Gli Ermellini, tuttavia, con la recente sentenza n. 3720 del 8 febbraio 2019, hanno ritenuto tale motivo infondato, richiamando, sul punto, l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la tutela risarcitoria è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di grave e seria violazione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 26972/2008).

Hanno altresì specificato che "sono palesemente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" e che ogni persona, inserita nel complesso sociale, deve accettare, in virtù del dovere di convivenza, "un grado minimo di tolleranza".

Pertanto, aderendo alla decisione del Tribunale, la Cassazione ha confermato che il passeggero stressato non avesse adeguatamente dimostrato il pregiudizio esistenziale lamentato, né che fosse stata superata quella soglia di sufficiente gravità e compromissione dei diritti lesi, individuata in via interpretativa, dalle Sezioni Unite del 2008, quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale.

Il ricorrente, inoltre, ha lamentato la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1218 c.c., 1681 c.c., 1174 c.c., 1175 c.c. e art. 2697 c.c„ art. 2059 c.c., 1223, 1225, 1226 c.c., con riferimento alla ripartizione dell’onere della prova.

Anche su tale questione, però, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, deducendo che, nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia del pregiudizio incidente nella sfera patrimoniale e non patrimoniale del contraente danneggiato, sia la sua entità.

In definitiva, secondo la Cassazione, se non viene dimostrata la circostanza che i disservizi (quali ritardi sistematici del treno, sporcizia dei vagoni e sovraffollamento degli stessi) abbiano inciso sulla persona e sulle relazioni del ricorrente, determinando una grave lesione dei suoi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, non può esservi risarcimento del danno.

Letto 1705 volte Ultima modifica il Giovedì, 21 Febbraio 2019 20:20
Pubblicato in Risarcimento danni
Etichettato sotto
  • trasporto
  • indennizzo
  • risarcimento danni
  • disservizio
  • trasporto ferroviario

Articoli correlati (da tag)

  • Azione di regresso e condanna solidale
  • Il danno arrecato dall'appaltatore a terzi
  • Quantificazione giudiziaria del danno
  • Il danno all’immagine non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento
  • Il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa
Altro in questa categoria: « Rapporti di vicinato ed immissioni: criteri di applicabilità dell’art. 844 c.c Risarcimento danni  "iure successionis" con riferimento alla durata probabile della vita del danneggiato deceduto »
Torna in alto

Copyright ©2026 Studio Legale Costanzo


main version