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La responsabilità processuale aggravata - Studio Legale Costanzo

Martedì, 19 Maggio 2020 08:47

La responsabilità processuale aggravata

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

Sarà tenuto al risarcimento del danno conseguente alla condanna per responsabilità processuale aggravata (su istanza di parte o, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., d’ufficio dal giudice) chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave.

La proposizione di una domanda che si riveli poi infondata o, viceversa, la resistenza ad un’altrui domanda che venga poi accolta, non possono dar luogo, di regola, a responsabilità giacché si tratta di comportamenti del tutto legittimi, ed anzi, alla luce dell’art. 24 della Costituzione italiana, di veri e propri diritti.

A tale principio, però, l’art. 96 c.p.c. porta deroga nelle ipotesi da essa contemplate, prevedendo un vero e proprio obbligo di risarcimento del danno per responsabilità aggravata.

L’art. 96 c.p.c. configura la responsabilità aggravata, ossia una responsabilità che, andando oltre la normale responsabilità di rimborso come pura conseguenza obiettiva della soccombenza, si aggrava. Ciò in quanto, essendo fondata su un illecito, dà diritto ad un più pieno risarcimento di tutti i danni che conseguono all’aver dovuto partecipare ad un giudizio obiettivamente ingiustificato.

Le condizioni generali di applicabilità dell’art. 96 sono:

  1. un’attività svolta da chi è parte nel processo;
  2. la difformità di quell’attività dalla norma che conferisce l’azione;
  3. la lesione della sfera patrimoniale della controparte;
  4. la soccombenza dell’agente;
  5. particolari stati soggettivi dell’agente.

Analiticamente, i presupposti della condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., sono:

1) per il primo comma:

1.a) la soccombenza della parte contro la quale si agisce o resiste;

1.b) particolari stati soggettivi della medesima (dolo o colpa grave);

1.c) l’istanza di parte.


2) per il secondo comma:

2.a) l’inesistenza del diritto soggettivo (nei casi tassativamente stabiliti);

2.b) c. d. colpa lieve;

2.c) l’istanza di parte.


3) per il terzo comma:

3.a) la soccombenza.


Per quanto concerne la ratio, l’art. 96 c.p.c., nei suoi tre commi, ha molteplici finalità.

In primis, quella di risarcire il danno causato dal riprovevole comportamento processuale dell’altra parte; in secundis, quella di costituire un monito in grado di condizionare il comportamento delle parti del processo.

Emerge la tutela dell’interesse della parte a non subire pregiudizi per effetto dell’azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore.

Detta responsabilità è processuale in quanto scaturisce da un comportamento doloso o colposo, posto in essere nel processo (sia esso cognitivo, cautelare, esecutivo o di volontaria giurisdizione) oppure da un comportamento connesso al processo (trascrizione di domanda giudiziale) o, ancora, da un comportamento successivo al processo (iscrizione di ipoteca giudiziale). L’istituto in esame ha una finalità ben precisa: evitare gli abusi del processo che si ripercuotono sulla funzionalità e sull’efficienza del sistema giustizia e, di conseguenza, il suo scopo ultimo, è quello di realizzare il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, nonché quello di economia processuale.

L’art. 96 c.p.c. ha il fine di stigmatizzare materialmente gli impieghi distorti dello strumento processuale e di fustigare efficacemente la degenerazione dei mores del foro.

Oltre ad una funzione di tipo privatistico, l’art. 96 c.p.c. ha, quindi, uno scopo che sembra essere anche di stampo pubblicistico.

Tale ricostruzione risulta valorizzata alla luce del terzo comma dell’art. 96 c.p.c. che prevede che la condanna può essere pronunciata “anche d’ufficio” dal giudice, a prescindere quindi da una specifica istanza della parte vittoriosa, che risulta invece necessaria ai sensi dei due precedenti. Partendo da questo presupposto, parte della dottrina ritiene che questo rimedio sia automatico, nel senso che è prevista una condanna al pagamento della somma di denaro ulteriore rispetto alle spese di lite, che consegue ipso facto all’accertamento della condotta illecita, ed officioso, nel senso che si prescinde da qualsiasi istanza della controparte.

Ciò contribuirebbe a qualificare la condanna ai sensi del terzo comma come rimedio sanzionatorio, configurando così un’ipotesi di “punitive demages”.

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