Risarcimento danni per diffamazione a mezzo della stampa in caso di inesattezze secondarie o marginali
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 7757 del 08/04/2020, ha statuito che, in tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, sono rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto "vero" tanto da renderne offensiva l’attribuzione data, all’esito di una valutazione sull’intero fatto narrato.
La Cassazione, con l’Ordinanza n. 7757 del 08/04/2020, è intervenuta sulla pungente questione relativa al diritto di cronaca e la potenziale diffamazione a mezzo della stampa.
Il diritto di cronaca trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. che sancisce il diritto di manifestare il proprio pensiero.
Spesso, però, accade che le testate giornalistiche non informino in maniera minuziosa i lettori, non rispettando i canoni di verità, utilità sociale e continenza dei fatti esposti.
In tale ultimo caso, la persona offesa potrà ricorrere alla disciplina rubricata “diffamazione a mezzo della stampa” che trova il proprio fondamento nella necessità di garantire la reputazione dell’individuo, ovvero l’onore inteso in senso soggettivo, quale considerazione che il mondo esterno ha del soggetto stesso.
Al riguardo, molteplici sono le controversie portate nelle aule giudiziarie, in particolare, per quanto concerne l’esposizione e la narrazione di fatti non veritieri ed ottenerne, così, il risarcimento.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul relativo tema, cassando la sentenza impugnata che aveva giudicato diffamatoria, senza una verifica concreta, una notizia per il fatto in sé che il giornalista aveva riferito due circostanze inesatte: che un medico, indicato come autore della somministrazione di sostanze dopanti ad un famoso ciclista, era stato radiato dalla Federazione sportiva, mentre il procedimento disciplinare si era concluso con l’archiviazione per via delle sue dimissioni, e che il medesimo sanitario era stato condannato "definitivamente" in appello, nonostante la proposizione di ricorso per Cassazione contro la sentenza che, peraltro, era stata alla fine confermata.
Ordinanza n. 7757 del 08/04/2020
I Giudici di Piazza Cavour, con l’Ordinanza n. 7757 del 08/04/2020, pertanto, hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie che non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l’offensività della narrazione e, per contro, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l'attribuzione a taluno, all’esito di una valutazione del loro peso sull’intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e, oltre che tale, diffamatorio”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, sono da considerare marginali le imprecisioni che non mutano in peggio l’offensività della narrazione, mentre, sono rilevanti quelle che stravolgono il fatto "vero" in maniera da renderne offensiva l’attribuzione a taluno, all’esito di una valutazione del loro peso sull’intero fatto narrato al fine di stabilire se siano idonee a renderlo "falso" e diffamatorio.
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