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Risarcimento del danno non patrimoniale cd. “riflesso”: riconoscimento ai prossimi congiunti - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 05 Febbraio 2020 16:22

Risarcimento del danno non patrimoniale cd. “riflesso”: riconoscimento ai prossimi congiunti

Scritto da Avv. Giulio Costanzo

La Cassazione interviene in materia di riconoscimento dei danni riflessi ai genitori in caso di lesioni personali subite dal figlio, da valutarsi secondo presunzioni

La Cassazione stabilisce che i danni riflessi ai prossimi congiunti possono essere riconosciuti anche sulla base di presunzioni.

Come noto, la voce dei cd. danni riflessi o di rimbalzo indica tutte quelle conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale e non patrimoniale che il fatto illecito ha prodotto sui soggetti legati da particolari vincoli giuridicamente rilevanti con la vittima diretta dell’evento lesivo, ossia quei legami così forti come lo sono quelli tra moglie e marito e tra madre e figli.

La formula “danni riflessi” è idonea a fondare il collegamento tra i danni subiti dal soggetto leso e dai congiunti non in termini di causalità, ma in termini di interesse leso e, quindi, di ingiustizia del danno (il carattere della ingiustizia sancito dall’art. 2043 c.c.), consistente nella lesione di un rapporto familiare “vittime primarie” – “vittime secondarie”, dato il carattere plurioffensivo dell’illecito, senza il rischio di una duplicazione abusiva del risarcimento dello stesso pregiudizio.

Si tratta del danno esistenziale da logorio (o perdita) del rapporto familiare, il cui fondamento risarcitorio viene riconosciuto nel collegamento tra l’art. 2059 c.c. e gli artt. 29 e 31 Cost., nonchè del danno morale consistente nel perturbamento e nella sofferenza psichica subita per le conseguenze lesive patite dal familiare.

Tale vulnus della famiglia ha un rapporto di diretta dipendenza dal vulnus alla salute del leso primario, in quanto il danno ai congiunti può essere apprezzato sotto il profilo dell’ingiustizia con riguardo al danno subito dal leso. Secondo l’id quod plerumque accidit, dunque, tra le due lesioni esiste un rapporto di corrispondenza biunivoca, in quanto, appunto, strettamente correlate.

Ordinanza n. 1640 del 24 gennaio 2020

Sull’argomento, si è espressa più volte la Cassazione, e da ultimo, con ordinanza n. 1640 del 24 gennaio 2020.

Il caso riguardava una coppia di genitori il cui figlio aveva subito lesioni gravissime, consistenti nella perdita della gamba sinistra, dopo essere stato ricoverato in una clinica, a causa delle ferite riportate in conseguenza di un incidente stradale.

Il Tribunale adito in primo grado al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del predetto evento, accoglieva, tra le varie domande, anche quella formulata dai genitori iure proprio e finalizzata al riconoscimento dei danni non patrimoniali cd. “riflessi” e/o parentali e riconducibili all’episodio doloroso che aveva visto coinvolto il figlio.

Pur tuttavia, la Corte di Appello riformava detta statuizione di primo grado, ritenendo, diversamente dal primo Giudice, che in relazione a detto danno, gli attori non avessero fornito prove adeguate circa il preteso pregiudizio.

Gli istanti, quindi, ricorrevano innanzi alla Suprema Corte, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2727, 2729, cod. civ., 2, 29, 30, 31 Cost., poiché la Corte di Appello aveva errato nell'omettere di considerare che dalla gravità della lesione e dalla pacifica convivenza con il figlio, avrebbe dovuto evincersi necessariamente la fondatezza del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale subìto e chiesto "iure proprio".

Gli Ermellini investiti della questione hanno confermato, con l’ordinanza in esame, che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità delle lesioni e dalla convivenza familiare strettissima normalmente propria del rapporto tra genitori e figlio (Cass., 16/02/2012, n. 2228, Cass., 11/07/2017, n. 17058).

Su tali basi, quindi, la Cassazione ha evidenziato l’errore nel quale era incorsa la Corte di Appello laddove, nel riformare sul punto la sentenza di primo grado, aveva ritenuto necessaria “una specifica prova ulteriore”, affermando, in modo inappropriato, che, ragionando diversamente, si sarebbe fatto un uso “disinvolto” delle presunzioni.

In tal modo, spiegano gli Ermellini, la stessa Corte era incorsa in una palese violazione di legge per erronea sussunzione della fattispecie concreta (quale accertata dal tribunale e non riesaminata in fatto dal collegio di appello) nel regime legale delle presunzioni (il collegio di merito, inoltre, parlava di lesioni “non gravissime”, mentre tali non possono non essere, sia in ottica civile che penale, quelle esitate nella definitiva perdita di un arto, come nella fattispecie concreta).

Pertanto, la Cassazione, con l’ordinanza in esame, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa dall'altrui illecito, può essere dimostrato ricorrendo alla prova presuntiva, tipicamente integrata dalla gravità di lesioni quali la perdita di un arto inferiore, in uno alla convivenza familiare strettissima propria del rapporto filiale".

Letto 5806 volte Ultima modifica il Mercoledì, 05 Febbraio 2020 16:27
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