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Incidente a causa di un cane randagio: chi paga? - Studio Legale Costanzo

Domenica, 25 Marzo 2018 23:04

Incidente a causa di un cane randagio: chi paga?

Scritto da Giulio Costanzo
Cane randagio

Comune o ASL? Di chi è la responsabilità?

Con la sentenza n. 15167 Anno 2017, Presidente: Travaglino Giacomo, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso del sig. *** il quale aveva citato in giudizio il Comune di *** e la relativa ASL competente per territorio al fine di ottenere il risarcimento dei danni causati alla propria autovettura dall'urto con un cane randagio.
In primo grado, entrambi i convenuti erano stati condannati al risarcimento dei danni in favore dell'attore. Il Tribunale in funzione di giudice di secondo grado, invece, sulla base degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lazio n. 34 del 1997, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva delineato la ripartizione di responsabilità tra i due enti, concludendo per la responsabilità esclusiva nel caso di specie della ASL e dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Comune ***.

L’ASL, pertanto, proponeva ricorso per cassazione sostenendo che, ferme restando le competenze attribuite alle amministrazioni comunali dalla richiamata legge statale, in forza della legge regionale, sarebbe spettato al Comune **** il potere di vigilanza sul territorio ed il dovere di provvedere al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani, mentre sarebbe spettato alla ASL soltanto il controllo sanitario sui cani custoditi. Con la conseguenza, secondo la ricorrente, che la prevenzione del fenomeno del "randagismo" sarebbe di esclusiva competenza dei comuni.

Orbene, gli Ermellini, sulla scorta di precedenti orientamenti giurisprudenziali ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17528 del 23/08/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010) hanno stabilito che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12495 del 18/5/2017).

Ne discende che l'attribuzione ex lege ad uno o più enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi.Considerato che la legge di riferimento n. 281/1991 specifica chiaramente a quale ente competa tale obbligo, rimettendo alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso.
Nel caso di specie, la Regione interessata attribuiva il compito di custodia e vigilanza sui cani randagi anche ai Comuni i quali sono tenuti: “ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL”.

Spetta, dunque, ai Comuni non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali. Inoltre, poiché non è in discussione che i servizi veterinari delle Aziende USL debbano collaborare, ai sensi della legge regionale, alla tenuta dei canili pubblici gestiti dai comuni, anche per le aziende USL è riscontrabile il fondamento della responsabilità di cui si è detto sopra, rinvenibile negli obblighi di cattura e, quindi, custodia dei cani privi di proprietario (risultante dall'anagrafe canina), la cui violazione
è rilevante anche quanto ai profili civilistici.

La Corte di Cassazione, quindi, concludeva per la responsabilità solidale dei due Enti convenuti.

Letto 4281 volte Ultima modifica il Giovedì, 12 Aprile 2018 00:27
Pubblicato in Danni da circolazione stradale
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  • randagismo
  • sinistri

Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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