Orbene, gli Ermellini, sulla scorta di precedenti orientamenti giurisprudenziali ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17528 del 23/08/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 10190 del 28/04/2010) hanno stabilito che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetti esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12495 del 18/5/2017).
Ne discende che l'attribuzione ex lege ad uno o più enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi.Considerato che la legge di riferimento n. 281/1991 specifica chiaramente a quale ente competa tale obbligo, rimettendo alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso.
Nel caso di specie, la Regione interessata attribuiva il compito di custodia e vigilanza sui cani randagi anche ai Comuni i quali sono tenuti: “ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende USL”.
Spetta, dunque, ai Comuni non solo la custodia, ma anche la cattura dei cani vaganti e randagi, dal momento che questa costituisce il presupposto del ricovero nelle apposite strutture comunali. Inoltre, poiché non è in discussione che i servizi veterinari delle Aziende USL debbano collaborare, ai sensi della legge regionale, alla tenuta dei canili pubblici gestiti dai comuni, anche per le aziende USL è riscontrabile il fondamento della responsabilità di cui si è detto sopra, rinvenibile negli obblighi di cattura e, quindi, custodia dei cani privi di proprietario (risultante dall'anagrafe canina), la cui violazione
è rilevante anche quanto ai profili civilistici.
La Corte di Cassazione, quindi, concludeva per la responsabilità solidale dei due Enti convenuti.