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Diritto al risarcimento del danno del figlio in caso di perdita della capacità di procreare del proprio genitore - Studio Legale Costanzo

Mercoledì, 14 Ottobre 2020 09:43

Diritto al risarcimento del danno del figlio in caso di perdita della capacità di procreare del proprio genitore

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Risarcimento del danno

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020, ha statuito che la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale un danno non patrimoniale risarcibile, se vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un pregiudizio.

Ai sensi dell’ art. 143 c.c., rubricato “Diritti e doveri reciproci dei coniugi”, con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Un altro importantissimo dogma, di matrice concordataria, è quello di procreare.

Ne deriva, ergo, che la lesione della capacità di procreare cagiona un danno non patrimoniale e, come, tale dovrà essere risarcito. Tale danno, però, non viene cagionato solo ai danni dei coniugi-genitori, bensì anche ai propri figli, i quali vedrebbero negarsi la gioia di un fratello o di una sorella.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema cassando con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria escludendo la risarcibilità del danno patito dalla figlia minore, sebbene fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori condividessero il progetto di creare una famiglia più numerosa.

Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020

I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, con l’Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020, hanno cassato con rinvio la predetta sentenza ed hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale un danno non patrimoniale risarcibile, se vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un pregiudizio.

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