Un altro importantissimo dogma, di matrice concordataria, è quello di procreare.
Ne deriva, ergo, che la lesione della capacità di procreare cagiona un danno non patrimoniale e, come, tale dovrà essere risarcito. Tale danno, però, non viene cagionato solo ai danni dei coniugi-genitori, bensì anche ai propri figli, i quali vedrebbero negarsi la gioia di un fratello o di una sorella.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema cassando con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria escludendo la risarcibilità del danno patito dalla figlia minore, sebbene fosse emerso che, prima della compromissione della capacità riproduttiva, i genitori condividessero il progetto di creare una famiglia più numerosa.
Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020
I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, con l’Ordinanza n. 17554 del 21/08/2020, hanno cassato con rinvio la predetta sentenza ed hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “La perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale la lesione dell'interesse, costituzionalmente protetto dall'art. 29 Cost., a stabilire un legame affettivo con uno o più fratelli e, quindi, un danno non patrimoniale risarcibile, sempre che vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un concreto pregiudizio”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la perdita della capacità di procreare del genitore cagiona al figlio del danneggiato principale un danno non patrimoniale risarcibile, se vi siano elementi, anche presuntivi, sufficienti a far ritenere che tale legame sarebbe stato acquisito e che la sua mancanza abbia determinato un pregiudizio.