Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e il riparto della responsabilità tra appaltatore e committente.
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove la Corte territoriale, con riferimento ai danni subiti da un fondo in conseguenza della realizzazione di un impianto di depurazione delle acque, aveva ravvisato la concorrente responsabilità dell'ente locale committente per aver approvato un progetto che si era rivelato inidoneo a impedire l'anomalo deflusso delle acque.
Sentenza n. 12882 del 26/06/2020
I Giudici di Piazza Cavour, con la Sentenza n. 12882 del 26/06/2020, confermando la sentenza di merito hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati non da una malaccorta esecuzione, bensì da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la concorrente responsabilità risarcitoria dell'appaltatore e del committente stesso: il primo è tenuto al risarcimento quando, con la diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto; il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratto d'appalto, se la realizzazione di un'opera arreca a terzi danni provocati da un vizio del progetto fornito dal committente, sussiste la corresponsabilità risarcitoria sia dell'appaltatore che del committente se, il primo, si sarebbe potuto avvedere del vizio progettuale e non l'abbia fatto, mentre il secondo è sempre obbligato al risarcimento dei terzi danneggiati per aver ordinato l'esecuzione di un progetto malamente concepito.