Martedì, 17 Dicembre 2024 11:03

Direttiva (UE) 2024/2853

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Rappresentazione di una scena in un'aula giudiziaria incentrata sulla protezione dei consumatori, con un giudice, avvocati, e consumatori che discutono la responsabilità per prodotti difettosi, in conformità con la nuova direttiva UE 2024/2853. Rappresentazione di una scena in un'aula giudiziaria incentrata sulla protezione dei consumatori, con un giudice, avvocati, e consumatori che discutono la responsabilità per prodotti difettosi, in conformità con la nuova direttiva UE 2024/2853.

La direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 18 novembre 2024, ha rinnovato, adeguandole ai tempi odierni, le norme sulla responsabilità al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, impedendo che la concorrenza sia falsata da prodotti difettosi aventi effetti distorsivi sulle dinamiche del libero mercato e, quindi, di assicurare piena tutela al cittadino consumatore, confermando il criterio della responsabilità oggettiva degli operatori economici.

Vediamo le norme più rilevanti.

Articolo 5 - Diritto al risarcimento

1.Gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha subito un danno cagionato da un prodotto difettoso («danneggiato») abbia diritto al risarcimento in conformità della presente direttiva. ( 19 ( 20 ) ) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14). Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 19). Gli Stati membri provvedono affinché possa chiedere un risarcimento a norma del paragrafo 1 anche: GU L del 18.11.2024 2. a) la persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato in virtù del diritto dell’Unione o nazionale o per disposizione contrattuale; oppure b) la persona che agisce per conto di uno o più danneggiati in virtù del diritto dell’Unione o nazionale. Articolo 6 Danno 1. Il diritto al risarcimento a norma dell’articolo 5 si applica solo alle seguenti tipologie di danno: a) morte o lesioni personali, compresi i danni psicologici riconosciuti da un punto di vista medico; b) danneggiamento o distruzione di qualsiasi bene, tranne: i) il prodotto difettoso in sé; ii) un prodotto danneggiato da un componente difettoso che è integrato in tale prodotto o interconnesso con questo dal fabbricante di tale prodotto o sotto il controllo di tale fabbricante; iii) i beni usati esclusivamente a fini professionali; c) distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali.

  1. Il diritto al risarcimento a norma dell’articolo 5 copre tutte le perdite materiali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il diritto al risarcimento copre anche le perdite immateriali derivanti dal danno di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale. 3. Il presente articolo fa salva la legislazione nazionale relativa al risarcimento dei danni a titolo di altri regimi di responsabilità.

Articolo 7 - Prodotto difettoso

  1. Un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell’Unione o nazionale. 2. Nel valutare il carattere difettoso di un prodotto sono prese in considerazione tutte le circostanze, tra cui: a) la presentazione e le caratteristiche del prodotto, comprese l’etichettatura, la progettazione, le caratteristiche tecniche, la composizione, l’imballaggio e le istruzioni per l’assemblaggio, l’installazione, l’uso e la manutenzione; b) l’uso ragionevolmente prevedibile del prodotto; c) gli effetti sul prodotto della sua capacità di continuare a imparare o acquisire nuove funzionalità dopo la sua immissione sul mercato o messa in servizio; d) gli effetti ragionevolmente prevedibili sul prodotto di altri prodotti che ci si può attendere siano utilizzati insieme al prodotto, anche mediante l’interconnessione; e) il momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio oppure, qualora il fabbricante mantenga il controllo sul prodotto dopo tale momento, il momento in cui il prodotto è uscito dal controllo del fabbricante; f) i pertinenti requisiti di sicurezza del prodotto, compresi i requisiti di cibersicurezza rilevanti per la sicurezza; g) qualunque richiamo del prodotto o qualunque altro intervento pertinente di un’autorità competente, o di un operatore economico di cui all’articolo 8, in relazione alla sicurezza del prodotto; h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto; h) le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto; i) nel caso di un prodotto la cui finalità è proprio quella di prevenire danni, l’eventuale mancato conseguimento di tale finalità da parte del prodotto. 3. Un prodotto non è considerato difettoso per l’unica ragione che è già stato o sarà immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto migliore, compresi aggiornamenti e migliorie dello stesso.

Articolo 10 - Onere della prova

  1. Gli Stati membri provvedono affinché l’attore sia tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno. 2. Si presume il carattere difettoso di un prodotto qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il convenuto omette di divulgare i pertinenti elementi di prova a norma dell’articolo 9, paragrafo 1; b) l’attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza del prodotto stabiliti dal diritto dell’Unione o nazionale intesi a proteggere dal rischio del danno subito dal danneggiato; o c) l’attore dimostra che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto durante l’uso ragionevolmente prevedibile o in circostanze ordinarie. 3. Si presume l’esistenza del nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno nel caso in cui sia stato provato che il prodotto è difettoso e che la natura del danno cagionato è compatibile con il difetto in questione. 4. L’organo giurisdizionale nazionale presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno, o entrambi, qualora, nonostante la divulgazione di prove a norma dell’articolo 9 e tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti del caso: a) l’attore incontri difficoltà eccessive, in particolare a causa della complessità tecnica o scientifica, nel provare il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno o entrambi; e b) l’attore dimostri che è probabile che il prodotto sia difettoso o che esista un nesso di causalità tra il carattere difettoso del prodotto e il danno, o entrambi. 5. 1. Il convenuto ha il diritto di confutare le presunzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 11 - Esenzione dalla responsabilità

Un operatore economico di cui all’articolo 8 non è responsabile del danno causato da un prodotto difettoso se prova una delle situazioni seguenti: a) nel caso del fabbricante o dell’importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato né lo ha messo in servizio; b) nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato; c) che è probabile che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato, messo in servizio o, nel caso di un distributore, messo a disposizione sul mercato, o che tale difetto è sopravvenuto dopo tale momento; d) che il carattere difettoso che ha causato il danno è dovuto alla conformità del prodotto a requisiti giuridici; e) che lo stato oggettivo delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell’immissione del prodotto sul mercato o della sua messa in servizio oppure durante il periodo in cui il prodotto è stato sotto il controllo del fabbricante non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto; f) nel caso del fabbricante di un componente difettoso come indicato all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, lettera b), che il carattere difettoso del prodotto in cui è stato integrato il componente è dovuto alla concezione del prodotto o alle istruzioni date dal fabbricante del prodotto al fabbricante del componente; g) nel caso di una persona che modifichi il prodotto come indicato all’articolo 8, paragrafo 2, che il difetto che ha causato il danno riguarda una parte del prodotto non interessata dalla modifica. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), un operatore economico non è esentato dalla responsabilità se il carattere difettoso di un prodotto è dovuto a uno dei seguenti elementi, a condizione che il prodotto sia sotto il controllo del fabbricante: a) un servizio correlato; b) software, compresi aggiornamenti o migliorie; c) la mancanza degli aggiornamenti o delle migliorie del software necessari per mantenere la sicurezza; d) una modifica sostanziale del prodotto.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 502 volte Ultima modifica il Martedì, 17 Dicembre 2024 11:11

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