Giovedì, 01 Agosto 2024 10:14

Locazione e competenza per valore

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15639 del 04/06/2024, ha statuito che, in relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, anche se di importo non eccedente il limite della competenza di valore, deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.

La S.C., con Ordinanza n. 15639 del 04/06/2024, è tornata sul delicato istituto della locazione.

La locazione, ai sensi dell’art. 1571 c.c., è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Il contratto di locazione presenta una duplice faccia: da un lato, contratto “consensuale” in quanto l’iter di perfezionamento è del tutto concluso già al momento del valido scambio del consenso e del conseguente raggiungimento dell’accordo, senza necessità di una consegna materiale della cosa; dall’altro, contratto “a effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.

Le principali diatribe in materia di locazione concernono i rapporti tra locatore e conduttore.

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, confermando la competenza del tribunale in relazione ad azione di ripetizione di indebito relativa a oneri condominiali versati dal conduttore.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 15639 del 04/06/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, ancorché di importo non eccedente il limite di cinquemila euro di cui all'art. 7, comma 1, c.p.c., deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di locazione, in relazione alle pretese creditorie che hanno fonte in un contratto di locazione, anche se di importo non eccedente il limite della competenza di valore, deve escludersi la competenza del giudice di pace, trattandosi di materia da ritenersi riservata alla competenza del tribunale.

Avv. Giulio Costanzo
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