Gli elementi della prescrizione sono:
- disponibilità del diritto;
- termine di decorrenza;
- tempo;
Sono imprescrittibili i diritti indisponibili quali i diritti della personalità e il diritto di proprietà (che non si perde per inattività del titolare, ma solo per acquisto del diritto da parte del terzo).
Il termine di prescrizione, tuttavia, può essere sospeso o interrotto.
Si ha sospensione del termine per cause che non consentono temporaneamente l’esercizio del diritto, quali l’età minore o la interdizione per infermità di mente per chi sia privo di rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla fine della causa di incapacità o alla nomina del rappresentante; ovvero per il periodo in cui il diritto debba esercitarsi nei confronti di persone con le quali intercorrano particolari rapporti, che ne rendano difficile o non conveniente l’esercizio.
Si ha interruzione della prescrizione per notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (artt. 163 e 638 c.p.c.) ovvero conservativo (art. 670 c.p.c.) o esecutivo (artt. 474, 491 c.p.c.), o per domanda proposta nel corso di un giudizio o, anche, se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è, inoltre, interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (1219 c.p.c.) e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
Di recente, al riguardo, ha agito in giudizio l'UNC Calabria per non aver Poste Italiane informato adeguatamente i risparmiatori.
L'Unione Nazionale Consumatori Calabria, infatti, ha convenuto in giudizio Poste Italiane, al fine di sentire condannare Poste Italiane al rimborso, in suo favore, della sorte capitale del BFP per euro 5000,00, quale risarcimento del danno, per non esser stata l’intestataria di un Buono fruttifero Postale per l'importo di euro 5000,00 emesso in data 28112006, al momento della emissione, informata sulla durata e sulle modalità del rimborso, anzi le veniva detto che il buono avesse una durata ventennale, nè veniva consegnato alcun foglio informativo, né sul buono veniva riportato alcunché in merito.
Il Giudice di Pace di Reggio Calabria accoglieva la domanda risarcitoria e, con sentenza dell'8 luglio 2024, accoglieva la domanda e per l'effetto condannava Poste Italiane S.p.A. al pagamento di euro 5000,00 a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente.
Avv. Giulio Costanzo