Trattasi, dunque, di un'intimazione di pagamento che deve obbligatoriamente precedere l'inizio dell'esecuzione forzata con l'avvertimento che, scaduto tale termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi; intimazione fatta in forza di un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno, una cambiale).
Avverso l’atto di precetto è possibile proporre opposizione, disciplinata, a seconda dei casi, dalle norme sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., infatti, ha ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva (esistenza del titolo esecutivo, sua idoneità soggettiva ed oggettiva a fondare l'esecuzione, pignorabilità dei beni); mentre l'opposizione agli atti esecutivi, ex artt. 617 e 618 c.p.c., ha ad oggetto la verifica della regolarità formale dei singoli atti esecutivi.
Spesso, però, la relativa materia è sottoposta ad abusi e, pertanto, più volte è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione proprio al fine di limitarli.
I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema in un caso ove ha ritenuto che l'omessa apposizione della formula esecutiva sul titolo notificato – costituito dall'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione all'esito del pignoramento presso terzi – dovesse ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione all'esecuzione da parte del debitore.
Gli Ermellini, pertanto, con Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022, hanno così ribadito il seguente principio di diritto: “In tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la nullità dell’atto di precetto derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, proposta con opposizione agli atti esecutivi, è sanata per il raggiungimento dello scopo, poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede in via esecutiva e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.
Avv. Giulio Costanzo