Lunedì, 16 Febbraio 2026 11:59

Il danno da perdita del rapporto parentale

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La S.C., con Ordinanza n. 21573 del 27/07/2025, ha sancito che ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio, senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato.

La S.C., con Ordinanza n. 21573 del 27/07/2025, è tornata sul danno da perdita parentale.

ll danno da perdita del rapporto parentale è il danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce a causa dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva.

Il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice.

Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia.

La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10107 del 09/05/2011; conf. Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).

In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”).

Si pensi, in particolare, al danno sofferto dai congiunti per la prematura scomparsa, dovuta al negligente operato dei sanitari, del loro, rispettivo, marito e padre.

Trattasi di una particolare forma di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, configurabile anche in presenza di mera lesione del rapporto con il familiare, che consiste in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita e nella sofferenza interiore derivante dal veder compromesso o radicalmente mutato tale rapporto (Cassazione civile, ordinanza n. 4571/2023).

Si tratta quindi di un danno che può essere dimostrato tramite presunzioni semplici, massime di comune esperienza o fatti notori, dato che è l'esistenza stessa del rapporto di parentela a far presumere la sofferenza del familiare.

Di recente la S.C. è tornata sul corrispondente tema e con la Ordinanza n. 21573 del 27/07/2025 e ha così enucleato il seguente principio di diritto: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio, senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 22 volte Ultima modifica il Lunedì, 16 Febbraio 2026 12:05
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