Sottile è, inoltre, il confine tra il diritto di cronaca e la diffamazione, spesso pure controverso.
Il diritto di cronaca trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. che sancisce il diritto di manifestare il proprio pensiero.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., la diffamazione consiste negli atti con cui l'agente comunichi, ad almeno due persone, l'offesa alla reputazione di un terzo.
Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui.
Al riguardo, molteplici sono le controversie portate nelle aule giudiziarie, in particolare, per quanto concerne l’esposizione e la narrazione di fatti non veritieri ed ottenerne, così, il risarcimento.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul relativo tema cassando la sentenza impugnata che, sulla erronea premessa che il canone della verità si atteggia nella stessa maniera nell'ambito della cronaca e della critica, aveva affermato la natura diffamatoria, determinata dall'accostamento e accorpamento di notizie (anche vere), di un articolo di stampa nel quale i giornalisti riportavano contestualmente, così ponendole in connessione tra loro, la notizia delle irregolarità nello svolgimento di un concorso da ricercatore e quella degli appalti universitari "d'oro" presso la medesima università, circostanza fatte oggetto di una inchiesta penale e di indiscutibile interesse pubblico.
La S.C. con la Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi; perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di risarcimento danni da diffamazione in tema di responsabilità civile per diffamazione, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto.
Avv. Giulio Costanzo