Lunedì, 17 Febbraio 2025 11:26

Caparra confirmatoria: forma

Scritto da Avv Giulio Costanzo
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Un martello del giudice, un contratto legale e un deposito finanziario che simboleggiano la 'caparra confirmatoria' nel diritto contrattuale, con uno sfondo che include la bilancia della giustizia e una biblioteca giuridica. Un martello del giudice, un contratto legale e un deposito finanziario che simboleggiano la 'caparra confirmatoria' nel diritto contrattuale, con uno sfondo che include la bilancia della giustizia e una biblioteca giuridica.

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024, ha statuito che, poiché la forma scritta ad substantiam va osservata in ordine agli elementi essenziali del contratto, la pattuizione di una caparra confirmatoria, così come la sua integrazione, che si perfezionano con la dazione, non esigono la forma scritta, costituendo elemento non essenziale del contratto.

La Cassazione, con la Ordinanza n. 20052 del 22/07/2024, è tornata sul pungente tema della caparra confirmatoria.

Ai sensi dell’art. 1387 c.c.: “Se al momento della conclusione del contratto [1326 ss.] una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

La caparra confirmatoria consiste in una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l’inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo in caso di recesso dal contratto.

Triplice è la funzione della caparra confirmatoria: di conferma del contratto, di anticipo della prestazione e di indennizzo preventivo per l'eventuale inadempimento o per il ritardo.

La caparra, inoltre, deve essere data alla parte, se data ad un terzo, infatti, non è caparra, bensì deposito cauzionale.

È doveroso precisare che le disposizioni della clausola penale si applicano alla caparra, tranne la limitazione dell'art. 1382 c.c. e la riduzione prevista dall'art. 1384 c.c.

Ciò comporta, altresì, la probabilità sempre più diffusa di confusione e/o contaminazione tra le due fattispecie.

I Giudici di Piazza Cavour sono tornati sul corrispondente tema e con la Ordinanza n. 18392 del 08/06/2022 hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Poiché la forma scritta ad substantiam va osservata in ordine agli elementi essenziali del contratto, mentre gli elementi accessori possono risultare da un atto amorfo, la pattuizione di una caparra confirmatoria, così come la sua integrazione, che si perfezionano con la dazione, non esigono la forma scritta, costituendo elemento non essenziale del contratto.”.

Alla luce della suddetta pronunzia emerge, ergo, che poiché la forma scritta ad substantiam va osservata in ordine agli elementi essenziali del contratto, la pattuizione di una caparra confirmatoria, così come la sua integrazione, che si perfezionano con la dazione, non esigono la forma scritta, costituendo elemento non essenziale del contratto.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 773 volte Ultima modifica il Lunedì, 17 Febbraio 2025 11:38

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