Integra “mobbing" l’insieme dei comportamenti persecutori che tendono a emarginare, sul posto di lavoro, un soggetto dal gruppo sociale di appartenenza, tramite violenza psichica protratta nel tempo e in grado di causare seri danni alla vittima.
Il mobbing si distingue in verticale ed orizzontale:
- il mobbing verticale (o “bossing”) consiste negli abusi e nelle vessazioni poste in essere ai danni di uno o più dipendenti da un loro diretto superiore gerarchico;
- per mobbing orizzontale, invece, si intende l’insieme di atti persecutori messi in atto da uno o più colleghi nei confronti di un altro, spesso finalizzati a screditare la reputazione di un lavoratore mettendo in crisi la sua posizione lavorativa.
Le principali controversie e diatribe concernono proprio l’esatta individuazione della condotta che integri, da un punto di vista prettamente ontologico, tale fattispecie.
Gli Ermellini sono tornati sul relativo tema e con l’Ordinanza n. 29310 del 13/11/2024 enucleando così il seguente principio di diritto: “In tema di mobbing, se responsabile degli atti persecutori è esclusivamente un dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto l'autore dei comportamenti illeciti è soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro: ne consegue l'applicazione dello statuto dell'illecito aquiliano, in particolare con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova e al regime della prescrizione.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di mobbing, se responsabile degli atti persecutori è esclusivamente un dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto l'autore dei comportamenti illeciti è soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro.
Avv. Giulio Costanzo