Mercoledì, 26 Febbraio 2025 09:42

Appalto

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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"Scena di un'aula di tribunale con un giudice che pronuncia una sentenza su un caso di contratto d'appalto, mentre un avvocato e un ingegnere esaminano una planimetria edilizia. "Scena di un'aula di tribunale con un giudice che pronuncia una sentenza su un caso di contratto d'appalto, mentre un avvocato e un ingegnere esaminano una planimetria edilizia.

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 29331 del 13/11/2024, ha statuito che, in tema di contratto d'appalto, il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

La Cassazione, con Sentenza n. 29331 del 13/11/2024, è tornata su un tema sempre verde, ossia l’appalto.

L’appalto, ai sensi dell’art. 1655 c.c., è il contratto mediante il quale un soggetto, detto appaltatore, si obbliga nei confronti di un altro soggetto, detto committente, a compiere un’opera specifica o un servizio dietro corrispettivo in denaro, con propria organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio.

Le principali diatribe in materia concernono proprio i rapporti e il riparto della responsabilità tra appaltatore e committente.

Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso che vedeva coinvolto un’altra importantissima figura: il direttore dei lavori.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 27526 del 23/10/2024, hanno enucleato così il seguente principio di diritto: “Il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di contratto d'appalto, il direttore dei lavori esercita, per conto del committente, i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona ed ha il dovere di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, senza che ne derivi la sua corresponsabilità con l'appaltatore per i difetti dell'opera derivanti da vizi progettuali, salvo che egli sia stato espressamente incaricato di svolgere anche l'attività aggiuntiva di verificare la fattibilità e l'esattezza tecnica del progetto.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 384 volte Ultima modifica il Mercoledì, 26 Febbraio 2025 10:15

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