Il contratto preliminare è quel contratto con cui le parti si obbligano alla stipula di un successivo, definitivo, di cui il primo deve già prevedere il contenuto essenziale.
Può essere bilaterale (se entrambe le parti si obbligano) o unilaterale (se l'impegno è assunto da una sola). Esso non va confuso con il preliminare improprio, contratto già definitivo ma che le parti si impegnano a stipulare nella forma richiesta dalla legge: la distinzione attiene alla volontà di posticipare o meno gli effetti propri del contratto. L'ordinamento pone un particolare rimedio per il caso di inadempimento del preliminare, cioè la possibilità di ottenere una sentenza costitutiva (v. 2932 c.c.), rimedio che si affianca alla tradizionale ipotesi si risoluzione pe inadempimento (v. 1453 ss. c.c.).
L'esigua disciplina codicistica in tema di preliminare è stata arricchita dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30 che ha introdotto l'obbligo della trascrizione per i preliminari (risultanti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente) aventi ad oggetto la conclusione di taluni contratti indicati dall'art. 2643 c.c. (v. 2645bis, 2775bis, 2825bis c.c.).
Per questi motivi, dubbi concernono la controversa relativa disciplina, dal momento che potrebbe essere esposta ad abusi.
Al riguardo si è pronunziata la S.C. la quale ha negato che l'acquirente potesse rifiutarsi di stipulare il preliminare in quanto egli era a conoscenza della garanzia reale da cui era gravato l'immobile e la cui cancellazione era stata assicurata dall'alienante entro la data fissata per la stipula del definitivo.
Gli Ermellini, pertanto, con Sentenza n. 27150 del 22/09/2023, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In caso di impegno unilaterale di acquisto di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, l'acquirente può legittimamente rifiutare di stipulare il contratto preliminare, finché le formalità pregiudizievoli non siano cancellate dal venditore, a meno che non ne fosse a conoscenza”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di impegno unilaterale di acquisto di un immobile, garantito libero da ipoteche ma, in realtà, da esse gravato, l'acquirente può legittimamente rifiutare di stipulare il contratto preliminare, finché le formalità pregiudizievoli non siano cancellate dal venditore.
Avv. Giulio Costanzo