Venerdì, 31 Ottobre 2025 10:01

La delegazione di pagamento

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12885 del 13/05/2021, ha statuito che in caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario.

La S.C., con Ordinanza n. 12885 del 13/05/2021, è tornata sulla peculiare figura della delegazione di pagamento.

La delegazione è un’operazione giuridica in virtù della quale un soggetto (delegante), incarica un altro soggetto (delegato), di assumere il debito che egli ha verso un terzo (delegatario), ovvero di adempiere il medesimo.

Questa figura può presentarsi sotto due forme:

  1. la delegazione di pagamento (o "delegatio solvendi"), che si ha quando il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale paga il debito per conto dell'originario debitore;
  2. la delegazione di debito (o "delegatio promittendi"), che ricorre quando il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale promette di pagare il debito in futuro.

Stante la diversa natura che può assumere, anche i rispettivi e relativi rapporti si diversificano.

Tra delegante e delegato, infatti, intercorre il c.d. rapporto “di provvista”, ossia un rapporto di debito tale per cui il delegato è debitore del delegante; fra delegante e delegatario, invece, il rapporto è definito “di valuta”, anch’esso normalmente di debito, nel senso che il delegante è debitore del delegatario.

Stante la peculiarità di tale fattispecie, molteplici sono le controversie portate dinanzi le aule giudiziarie, soprattutto a causa della sua plurisoggettività.

Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, statuendo nel caso ove il delegato per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 12885 del 13/05/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 522 volte Ultima modifica il Venerdì, 31 Ottobre 2025 10:15

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