Vi sono, tuttavia, limitazioni all'assunzione delle prove testimoniali, ex artt. 2721 ss. c.c., che non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo, le quali non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione ex art. 157 c.p.c.
Tale principio viene derogato in tema di prova testimoniale dei contratti, soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul corrispondente tema, cassando la decisione impugnata che aveva ritenuto provata, ai fini dell'addebito della separazione al coniuge, la libera accessibilità ai rispettivi telefoni da parte di marito e moglie attraverso la disponibilità reciproca delle password, come dichiarato da un'amica della coniuge, per quanto da quest'ultima riferitole, così ritenendo erroneamente utilizzabili delle chat estrapolate dal telefono cellulare del marito, dalle quali evincere l'esistenza di una relazione extraconiugale.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che i testimoni de relato in genere depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.
Avv. Giulio Costanzo