Si distingue tra leasing “di puro godimento”, se lo scopo del contratto è solo quello di consentire l’impiego temporaneo del bene da parte dell’utilizzatore, e leasing c.d. “traslativo”, se la finalità è quella di consentire un trasferimento differito del bene mediante una rateizzazione del prezzo.
Per quanto concerne quest’ultima fattispecie, molteplici sono le controversie portate dinanzi le aule giudiziarie stante la relativa peculiarità.
Gli Ermellini, infatti, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso avente ad oggetto contratto di leasing traslativo ove vigeva la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 33475 del 19/12/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “È lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che per quanto concerne i contratti di leasing traslativo, è lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, potendo – a differenza dell'altro contraente che resta invece obbligato - introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari.
Avv. Giulio Costanzo