Alla scadenza del contratto, è previsto per quest’ultimo la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l’esercizio dell’opzione di acquisto, mediante il pagamento del prezzo di riscatto.
Stante la peculiarità di tale contratto, molteplici sono le controversie portate dinanzi le aule giudiziarie, soprattutto per quanto concerne i rapporti tra il contratto stesso e le procedure concorsuali.
Gli Ermellini, al riguardo, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove l’utilizzatore era fallito.
I Giudici di Piazza Cavour, in composizione unitaria, con Sentenza n. 2061 del 28/01/2021, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicchè, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c.. e non quella dettata dall’art. 72-quater l.f., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso alla analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della l. n. 124 del 2017”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo applicarsi la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater l.f..