La fattura commerciale, proprio in considerazione della sua formazione unilaterale e della sua funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si risolve in una dichiarazione rivolta all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, comportando la conseguenza che quando tale rapporto sia contestato, ancorché annotata tra i libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più un mero indizio, con l’effetto che, contro e in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall’atto o sottostanti ad esso (Cass. Civ. n. 13651/2006; Cass. Civ., Sez. II, 14luglio 2008, n. 19310).
Il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito vantato, come pure ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito ed anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
La Cassazione ha affermato infatti che, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Ord. n. 5915 del 11/03/2011).
La fattura, tuttavia, potrà costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019).