Martedì, 23 Dicembre 2025 16:02

La prova testimoniale

Scritto da Avv.Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025, ha statuito che l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

La S.C., con Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025, è tornata sulla delicata questione concernente l’assunzione frazionata della prova testimoniale.

La prova testimoniale consiste nella raccolta sotto giuramento di dichiarazioni rese da soggetti che non sono parte del processo e che sono a conoscenza dei fatti di causa.

Vi sono, tuttavia, limitazioni all'assunzione delle prove testimoniali, ex artt. 2721 ss. c.c., che non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo, le quali non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione ex art. 157 c.p.c.

Tale principio viene derogato in tema di prova testimoniale dei contratti, soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto.

La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul corrispondente tema.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ex art. 2725, comma 1, c.c., attiene alla tutela processuale di interessi privati e non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, non può essere rilevata d'ufficio, ma va eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 132 volte Ultima modifica il Martedì, 23 Dicembre 2025 16:09

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