Giovedì, 05 Dicembre 2019 09:48

Codice deontologico e sanzioni applicabili all’avvocato

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Avvocati ed iniziative pubblicitarie: quando di profila l’illecito deontologico. Il Consiglio Nazionale Forense è intervenuto in materia di comportamenti scorretti e di conseguenti sanzioni disciplinari.

Secondo un antico brocardo “la pubblicità è l’anima del commercio”.

Bisogna, tuttavia, rispettare precise regole anche nell’ambito delle iniziative utili ai fini della pubblicizzazione della propria attività, soprattutto quando si esercita una professione libera.

Occorre, cioè, che la comunicazione della propria attività sia deontologicamente corretta anche se a fini promozionali.

In particolare, il Codice Deontologico Forense ha ritenuto necessario dettare una specifica disciplina in merito all'informazione sull'esercizio dell'attività professionale, al dovere di corretta informazione ed al divieto di accaparramento di clientela.

Ed infatti, all’Art. 17 - Informazione sull'esercizio dell'attività professionale, è previsto che:

  1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
  2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.
  3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Il successivo Art. 35 - Dovere di corretta informazione, sancisce che:

  1. L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
  2. L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.
  3. L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.
  4. L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.
  5. L'iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
  6. Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.
  7. L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
  8. Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
  9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
  10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Ed infine, l’Art. 37 - Divieto di accaparramento di clientela, dispone che:

  1. L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
  2. L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali.
  3. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
  4. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  5. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
  6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. 

Ebbene, ultimamente  il Consiglio Nazionale Forense – con sentenza n. 23 del 23 aprile 2019 – ha avuto modo di dirimere il caso di un avvocato che, attraverso la diffusione di una brochure e tramite un sito denominato "risarcimento danni medici", proponeva le sue prestazioni professionali “senza anticipi, senza spese, senza rischi e, soprattutto, in tempi brevissimi", e, nel contempo, sosteneva di poter definire le controversie "entro 240 giorni invece di attendere i soliti 4-5-6 anni!". L’avvocato in questione, inoltre, garantiva che il pagamento del proprio compenso sarebbe stato correlato all’esito ottenuto, con la promessa che, in caso di risultato negativo, non vi sarebbe stato alcun corrispettivo.

Egli, quindi, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, anche per aver violato il divieto di “accaparramento” della clientela.

Il Consiglio Nazionale Forense, invero, con la pronuncia in esame, ha ritenuto che il comportamento dell’avvocato che offra la propria prestazione professionale a prezzi risibili e/o in via totalmente gratuita, ovvero che garantisca l’esito di un giudizio in tempi assolutamente inverosimili (perché troppo ristretti) rispetto alla comune prassi, sia offensivo e lesivo della dignità e del decoro del professionista stesso (e, si aggiunge, dell’intera categoria).

D’altronde, come si evince dalle disposizioni del Codice Deontologico sopra richiamate, l’attività professionale, pur nella vigenza della Legge n. 248/2006 (c.d. Decreto Bersani), che consente al professionista di promuovere la propria attività, deve essere comunque pubblicizzata in maniera corretta e lecita e le relative informazioni devono essere caratterizzate da trasparenza, correttezza e non equivocità, e devono, inoltre, essere non ingannevoli, non comparative, né suggestive od elogiative, e ciò anche per un evidente scopo di tutela di affidamento della collettività. All’avvocato, inoltre, è fatto divieto di acquisire rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro.

Pertanto, garantire, da parte dell’avvocato, la propria prestazione professionale a prezzi stracciati e la definizione dei giudizi in tempi brevissimi, contrasta con i principi di correttezza e di veridicità, oltre ad assumere una connotazione palesemente celebrativa della propria attività e comparativa, in senso negativo, rispetto a quella degli altri avvocati.

È evidente, infatti, che promettere un’attività professionale quasi a gratis e la definizione della controversia entro i successivi 240 giorni (invece dei diversi anni normalmente occorrenti), come verificatosi nel caso concreto sottoposto al vaglio del Consiglio Forense, non solo costituisce pubblicità ingannevole, ma risulta anche lesivo del prestigio e del decoro della professione esercitata.

Su tali premesse, all’avvocato in questione è stata comminata la sanzione della censura, stante il carattere commerciale e non informativo del suo messaggio pubblicitario e la discordanza del suo contenuto rispetto ai principi imposti dal Codice Deontologico.

Letto 2845 volte Ultima modifica il Giovedì, 05 Dicembre 2019 09:58

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