Il Codice Civile non ne fornisce una definizione, tuttavia, le norme che lo riguardano sono collocate nel Libro III, relativo alla proprietà e, più nello specifico, nel Capo II del Titolo VII relativo alla comunione.
La peculiarità rispetto alla più generale disciplina della comunione va individuata nel fatto che nel condominio coesistono parti di proprietà esclusiva accanto a parti di proprietà comune.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c..
Gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso relativo al diritto reale di uso esclusivo su una porzione di cortile condominiale.
La S.C., con la Ordinanza n. 10370 del 20/04/2021 hanno, così, enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa della forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la comproprietà di un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale, può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione.