Vi sono, tuttavia, limitazioni all'assunzione delle prove testimoniali, ex artt. 2721 ss. c.c., che non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettati nell'esclusivo interesse delle parti private per cui la loro violazione è causa di nullità a carattere relativo, le quali non essendo rilevabili d'ufficio restano sanate se non eccepite dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva alla loro verificazione ex art. 157 c.p.c.
Tale principio viene derogato in tema di prova testimoniale dei contratti, soltanto nel caso in cui la scrittura sia imposta dalla legge a pena di nullità, cioè non per la prova ma per l'esistenza stessa del contratto.
Dubbi erano sorti circa l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto.
Le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, ponendo fine al relativo dibattito giurisprudenziale.
I Giudici di Piazza Cavour, in conformazione Unitaria, con Sentenza n. 16723 del 05/08/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; in particolare, hanno chiarito che, qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall’art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio e, se nonostante ciò, venga ammessa, deve opporne la nullità rimanendo altrimenti acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.