Questa figura può presentarsi sotto due forme:
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la delegazione di pagamento (o "delegatio solvendi"), che si ha quando il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale paga il debito per conto dell'originario debitore;
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la delegazione di debito (o "delegatio promittendi"), che ricorre quando il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale promette di pagare il debito in futuro.
Stante la diversa natura che può assumere, anche i rispettivi e relativi rapporti si diversificano.
Tra delegante e delegato, infatti, intercorre il c.d. rapporto “di provvista”, ossia un rapporto di debito tale per cui il delegato è debitore del delegante; fra delegante e delegatario, invece, il rapporto è definito “di valuta”, anch’esso normalmente di debito, nel senso che il delegante è debitore del delegatario.
Stante la peculiarità di tale fattispecie, molteplici sono le controversie portate dinanzi le aule giudiziarie, soprattutto a causa della sua plurisoggettività.
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, decidendo su di un caso ove hanno escluso la sussistenza di una delegazione di debito in ragione dell'espressa testuale negazione dell'effetto cumulativo nella lettera di delegazione e della circostanza che la delegata non si era obbligata nei confronti della delegataria neppure in un momento successivo, per fatti concludenti del suo procuratore.
Sentenza n. 7945 del 20/04/2020
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 7945 del 20/04/2020, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Nella "delegatio promittendi" ex art. 1268 c.c., il delegato è direttamente obbligato verso il delegatario e questi può agire direttamente verso il delegato, mentre nella "delegatio solvendi" ex art. 1269 c.c., è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato; l'accertamento della reale volontà delle parti costituisce una valutazione di fatto, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, ove non risultino violati i criteri legali di ermeneutica negoziale.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nella delegatio solvendi ex art. 1269 c.c., a differenza della delegatio promittendi, è esclusa l'azione diretta del delegatario verso il delegato.