In altre parole, si tratta della cd. “solidarietà professionale”, in virtù della quale ciascun avvocato può chiedere il pagamento di spese e compensi non solo al proprio cliente, ma anche alle altre parti in causa che abbiano sottoscritto una transazione della controversia.
Tale disposizione normativa (varata a tutela degli avvocati) vige per l’ipotesi in cui le parti raggiungano tra loro un accordo transattivo della lite, bypassando i propri procuratori e ponendoli, di fatto, nella difficoltà (o, spesso, nell’impossibilità) di recuperare le spese e le proprie competenze professionali dai rispettivi assistiti.
Orbene, su tale materia, è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2221 del 25 gennaio 2019, richiamando espressamente precedenti principi enunciati in altre sentenze (Cass. n. 14193/2010 e n. 1899/1986).
Secondo tali pronunce, l'art. 68 della legge professionale forense non può essere applicato quando la causa sia definita con una pronunzia di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, in quanto la predetta disposizione, nello stabilire che tutte le parti che hanno conciliato la lite sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito in quella sede, fa riferimento agli accordi attraverso i quali le parti siano pervenute alla cessazione della lite senza la pronunzia giudiziale e non già ad ipotesi, quale quella di cui si tratta, in cui vi sia stata una decisione del giudice, seppure soltanto finalizzata a provvedere sulle spese. In tali ipotesi, infatti, manca il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 68 citato, «il quale implica l'esistenza di un accordo diretto, appunto, a sottrarre al giudice anche la pronunzia sulle spese».
In buona sostanza, la norma di cui si tratta trova applicazione solo quando interviene l’accordo tra le parti ed il relativo giudizio viene abbandonato con conseguente estinzione ex art. 307 c.p.c., mentre, al contrario, non può trovare spazio allorquando, pur in presenza della transazione, il Giudice, con sentenza, dichiari comunque la cessazione della materia del contendere, statuendo anche sulle spese di lite.
Tale esclusione viene giustificata dal fatto che, affinché si possa configurare l’obbligazione solidale delle parti, è necessario che queste abbiano concluso un accordo privato di natura stragiudiziale, finalizzato ad evitare una qualsivoglia pronuncia giudiziale.
In caso contrario, invece, ovvero quando il Giudice si pronunci comunque sulla controversia, anche soltanto per dichiarare cessata la materia del contendere, è preclusa ogni possibilità di far valere la solidarietà professionale ex art. 68.