Il minore che diventa maggiorenne durante il corso di un procedimento che accerti la responsabilità genitoriale, determina la cessazione della materia del contendere
La Corte di Cassazione VI sezione civile con l’ordinanza n. 23019/19 in merito alla responsabilità genitoriale, ci dice che, se nel corso di un procedimento per la dichiarazione di decadenza, viene meno l’interesse, avendo il minore raggiunto la maggiore età, è necessaria la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Insieme ad un bambino nascono due genitori, ed insieme alla figura dei genitori, nasce (o comunque dovrebbe nascere) il fondamentale senso di responsabilità.
Quest’ultima è disciplinata anche dal nostro Codice Civile, che ne dispone la durata e la modalità di applicazione.
Proprio di recente la Corte di Cassazione VI sezione civile, con la sentenza n. 23019/19, è tornata sull’argomento per ribadire alcune importantissime caratteristiche.
Il caso in esame, ha visto come protagonista una madre che era decaduta dal suo ruolo, perdendo la responsabilità genitoriale nei confronti del proprio figlio minore.
La signora, dunque, di fronte a questa decisione del Tribunale dei minori, aveva proposto reclamo alla Corte di Appello di Venezia.
Durante il corso del procedimento però, suo figlio era divenuto maggiorenne, e pertanto la Corte, con un decreto aveva dichiarato inammissibile il procedimento, venuto meno l’interesse stesso della decisione di merito.
Ma a quel punto, ritenuta la sua posizione assorbita dalla posizione giuridica del figlio, e soprattutto considerando il suo interesse ancora attuale e non cessato, la signora proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte il 16/09/2019 con l’ordinanza n. 23019/19 si è espressa, rigettando il ricorso, ma prima di considerare le motivazioni di questa decisione, soffermiamoci su questa peculiare questione.
Ciò che possiamo affermare, è che soprattutto negl’ultimi anni, il crescente interesse di dottrina e della giurisprudenza hanno portato il legislatore a riformare questo settore, il quale è passato dal ritrovarsi da un’iniziale posizione di isolamento ad essere un punto nevralgico di interesse giuridico e sociale.
Pertanto, la responsabilità genitoriale ha oggi un’ accezione molto diversa di quella che aveva in passato, quando veniva definita “patria potestà”, quest’ultima infatti, era attribuita esclusivamente al padre, che la esercitava come voleva senza alcuna limitazione.
Negli ordinamenti contemporanei, con i principi costituzionali, in particolare l’art. 2 e art. 3, la forte promozione dello sviluppo della personalità dei singoli e della centralità dell’individuo ha fatto sì che si spostasse lo sguardo più sui doveri, che ai poteri dei genitori.
E quindi, il Codice civile, successivamente alla così detta riforma della filiazione, con il D.Lgs 154/2013 ha completamente ribaltato la visione degli art. che vanno dal 315 e ss.
Oggi, la responsabilità genitoriale, viene intesa come ( dalla radice latina della stessa parola), violazione di un dovere, quindi gli stessi genitori, non sono coloro che esercitano un potere ma che hanno la responsabilità verso qualcuno.
Orbene, questa deve essere esercitata da entrambi, in base alle capacità, alle inclinazioni e alle aspirazioni del figlio, il quale avrà il dovere di essere mantenuto, educato, e sarà tenuto ad avere dei rapporti con i parenti e a crescere in famiglia.
La mamma ed il papà dovranno vigilare sulle circostanze che interessano il soggetto stesso, sia per le sue azioni, che per i danni provocati da quest’ultimo nei confronti di terzi o di cose.
Inoltre, il Codice Civile, proprio per tutelare questa particolare categoria di persone, ha preferito sancire una serie di norme ad hoc, emanate univocamente per tutti indistintamente, anche per i figli legittimi riconosciuti, nati al di fuori del matrimonio, proprio per fornire anche a quest’ultimi, tutti gli strumenti di tutela giuridica, uguali e compatibili con quelli forniti ai membri della famiglia legittima.
La responsabilità genitoriale, secondo ciò che ha previsto il legislatore, ha un inizio ed una fine, e tendenzialmente durante il suo corso, i genitori restano vigili nella loro posizione.
Può capitare però, proprio per la peculiare importanza che ha assunto questo settore e la centralità del minore stesso, che un giudice, decreti la decadenza della responsabilità, per uno o per entrambi i genitori, quando arriva alla sua attenzione una vicenda tale che evidenzi, senza alcun dubbio, che le azioni di quei genitori possano pregiudicare lo sviluppo psico-fisico del minore.
In ogni caso, e senza alcun dubbio, il Codice ci indica che, con il compimento del diciottesimo anno di età, e dunque quando il soggetto diventi maggiorenne, automaticamente i suoi genitori decadono dalla responsabilità genitoriale, e dunque non rispondono più di quei diritti e doveri che sono previsti dal nostro ordinamento.
Ovviamente, ciò avviene sotto il profilo giuridico, anche se poi, la responsabilità genitoriale, quella vera, quella innata e non codificata, perdura senza alcun dubbio, per tutto il corso della vita di un genitore, senza trovare mai una fine.
E’ proprio questo il binomio che, evidentemente si è creato tra la posizione della madre succitata e la posizione della Suprema Corte.
La signora, non ha superato la questione della decadenza della sua responsabilità genitoriale, per il solo fatto che suo figlio sia divenuto maggiorenne proprio durante il procedimento aperto di fronte la Corte di Appello di Venezia, ed ha manifestato la sua volontà a riconoscere la propria posizione anche con il ricorso in Cassazione.
Al contrario per la Cassazione, ciò che era già stato evidenziato dalla Corte di Appello, è un fatto di diritto non superabile, e dunque rigettava il ricorso adducendo tali motivazioni.
Per i giudici infatti, il minore che raggiunge la maggiore età, fa cessare automaticamente la responsabilità genitoriale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Pertanto, l’interesse di un genitore che vuole un accertamento negativo dei fatti che hanno determinato la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, viene meno rispetto alla decisione di merito, con la conseguente e ovvia pronuncia di cessazione della materia del contendere.