Sottile è, inoltre, il confine tra il diritto di cronaca e la diffamazione, spesso pure controverso.
Il diritto di cronaca trova il proprio fondamento nell’art. 21 Cost. che sancisce il diritto di manifestare il proprio pensiero.
Ai sensi dell’art. 595 c.p., la diffamazione consiste negli atti con cui l'agente comunichi, ad almeno due persone, l'offesa alla reputazione di un terzo.
Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui.
Al riguardo, molteplici sono le controversie portate nelle aule giudiziarie, in particolare, per quanto concerne l’esposizione e la narrazione di fatti non veritieri ed ottenerne, così, il risarcimento.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul relativo tema cassando la sentenza impugnata che, sulla erronea premessa che il canone della verità si atteggia nella stessa maniera nell'ambito della cronaca e della critica, aveva affermato la natura diffamatoria, determinata dall'accostamento e accorpamento di notizie (anche vere), di un articolo di stampa nel quale i giornalisti riportavano contestualmente, così ponendole in connessione tra loro, la notizia delle irregolarità nello svolgimento di un concorso da ricercatore e quella degli appalti universitari "d'oro" presso la medesima università, circostanza fatte oggetto di una inchiesta penale e di indiscutibile interesse pubblico.
La S.C. con la Ordinanza n. 19028 del 11/07/2024, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo "irrituale" ed egli non ha la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria (c.d. "fonte confidenziale"), tale inaccessibilità non comporta alcun esonero dall'obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di diffamazione a mezzo stampa, se la notizia è ricevuta dal giornalista in modo "irrituale" ed egli non ha la possibilità di controllare il fatto così riferitogli, a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica coincidenti con gli organi e gli atti dell'indagine giudiziaria, tale inaccessibilità non comporta alcun esonero dall'obbligo di controllo, ed anzi implica finanche la non pubblicabilità della notizia e l'insussistenza dell'esimente del diritto di cronaca.
Avv. Giulio Costanzo