Di conseguenza, quando tale rapporto è contestato, la fattura, anche se annotata nei libri obbligatori – proprio per la sua formulazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a prova del contratto, potendo al più rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può essere riconosciuto alla fattura in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella pattuita, come degli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. Civ., Sez. III,3 aprile 2008, n. 8549).
La fattura commerciale, proprio in considerazione della sua formazione unilaterale e della sua funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si risolve in una dichiarazione rivolta all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, comportando la conseguenza che quando tale rapporto sia contestato, ancorché annotata tra i libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, ma costituisce al più un mero indizio, con l’effetto che, contro e in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall’atto o sottostanti ad esso (Cass. Civ. n. 13651/2006; Cass. Civ., Sez. II, 14luglio 2008, n. 19310).
Il valore probatorio della stessa in ordine alla certezza, alla liquidità ed alla esigibilità del credito vantato, come pure ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di merito ed anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
La Cassazione ha affermato infatti che, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Ord. n. 5915 del 11/03/2011).
La fattura, tuttavia, potrà costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019).
Dubbi sono sorti, invece, per quanto concerne il trasporto di merci su strada circa il sistema delle tariffe a forcella riguardo la fattura emessa dal vettore a rappresentare la forma scritta dell’accordo.
I Giudici di Piazza Cavour, con la Ordinanza n. 27057 del 21/09/2023, di recente, sono tornati sul corrispondente tema ed hanno così enunciato il seguente principio di diritto: “Nel regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada, dettato dalla l. n. 298 del 1974, ai fini della derogabilità della tariffa minima, ex art. 13 del d.m. 18 novembre 1982, la forma scritta dell'accordo è requisito richiesto "ad substantiam", con la conseguenza che deve escludersi l'inidoneità della fattura emessa dal vettore - sulla base di bolle di accompagnamento delle merce contenenti riferimenti ad accordi in deroga - a rappresentare la forma scritta dell'accordo, non essendo surrogabile l'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che nel regime giuridico delle tariffe a forcella per i trasporti su strada, deve escludersi l'inidoneità della fattura emessa dal vettore a rappresentare la forma scritta dell'accordo, non essendo surrogabile l'onere formale con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o dichiarazioni confessorie.
Avv. Giulio Costanzo