L'azione di arricchimento ingiustificato è un’azione personale, esperibile, cioè, solo tra i soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.
Ai sensi dell'articolo 2041 c.c., occorre che una parte si sia arricchita e conseguentemente, vi sia stato un depauperamento ai danni dell'altra.
L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale arrecato al soggetto che agisce: tale danno può consistere nella perdita di un bene, nella mancata utilizzazione di esso o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri.
È, dunque, necessario che sussista il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento.
Un ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione è la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.
Di recente gli Ermellini sono tornati sul relativo argomento cassando con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in via subordinata rispetto a quella di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale, nonostante quest'ultima fosse stata rigettata nel merito per carenza di prova della violazione dell'obbligo di buona fede da parte del convenuto.
I Giudici di Piazza Cavour, con Sentenza n. 33954 del 05/12/2023, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico..”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Avv. Giulio Costanzo