Mercoledì, 13 Settembre 2023 17:37

Arricchimento senza causa

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13203 del 15/05/2023, ha statuito in tema di azione di indebito arricchimento, la sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude (in negativo) che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta (in positivo) la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà.

La S.C., con Sentenza n. 13203 del 15/05/2023, è tornata sulla fattispecie dell’arricchimento senza causa.

Ai sensi dell’art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

L'azione di arricchimento ingiustificato è un’azione personale, esperibile, cioè, solo tra i soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 2041 c.c., occorre che una parte si sia arricchita e conseguentemente, vi sia stato un depauperamento ai danni dell'altra.

L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale arrecato al soggetto che agisce: tale danno può consistere nella perdita di un bene, nella mancata utilizzazione di esso o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri.

È, dunque, necessario che sussista il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento.

Un ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione è la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.

I Giudici di Piazza Cavour, di recente, sono tornati sul corrispondente tema e con Sentenza n. 13203 del 15/05/2023, hanno così confermato il seguente principio di diritto: “In tema di azione di indebito arricchimento, la sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude (in negativo) che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta (in positivo) la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà (e, cioè, l'indisponibilità di un rimedio alternativo a quello contrattuale), atteso che - a differenza di quanto accade in caso di rigetto della domanda per nullità del titolo contrattuale, preclusivo dell'azione ex art. 2041 c.c. - la domanda di indebito arricchimento non si configura come uno strumento volto ad aggirare l'operatività di norme imperative, bensì come l'unico mezzo idoneo a far valere il diritto all'indennizzo per il pregiudizio subito”.

 Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la sentenza che dichiara l'inesistenza del contratto esclude (in negativo) che l'avente diritto possa nuovamente esercitare l'azione contrattuale e accerta (in positivo) la sussistenza dell'indefettibile presupposto della sussidiarietà.

Avv. Giulio Costanzo
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