Ai sensi dell’art. 595 c.p., la diffamazione consiste negli atti con cui l'agente comunichi, ad almeno due persone, l'offesa alla reputazione di un terzo.
Tale comportamento può essere realizzato con qualsiasi mezzo e in qualunque modo, purché risulti idoneo a comunicare l'offesa alla reputazione altrui.
Al riguardo, molteplici sono le controversie portate nelle aule giudiziarie, in particolare, per quanto concerne l’esposizione e la narrazione di fatti non veritieri ed ottenerne, così, il risarcimento.
Sentenza n. 3785 del 15/02/2021
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata sul relativo tema e con la Sentenza n. 3785 del 15/02/2021, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di risarcimento danni da diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone può essere ravvisato nel caso in cui le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età qualora questi ultimi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne possano cogliere la generica portata lesiva, tanto da rimanerne turbati o divenire a loro volta potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di risarcimento danni da diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone può essere ravvisato nel caso in cui le frasi offensive siano pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età che ne possano cogliere la generica portata lesiva, anche se non in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, in quanto potenziali strumenti di propagazione.