Mercoledì, 03 Settembre 2025 11:50

Arricchimento senza causa

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vota questo articolo
(3 Voti)

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 9754 del 14/04/2025, ha statuito che l'azione ex art. 2041 è esperibile contro il terzo che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento è stato dallo stesso conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto; è inammissibile se la prestazione è stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso.

La S.C., con Ordinanza n. 9754 del 14/04/2025, è tornata sulla fattispecie dell’arricchimento senza causa.

Ai sensi dell’art. 2041 c.c. “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.

Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.

L'azione di arricchimento ingiustificato è un’azione personale, esperibile, cioè, solo tra i soggetti che sono parte del rapporto che ha causato lo spostamento patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 2041 c.c., occorre che una parte si sia arricchita e conseguentemente, vi sia stato un depauperamento ai danni dell'altra.

L'impoverimento consiste nel danno patrimoniale arrecato al soggetto che agisce: tale danno può consistere nella perdita di un bene, nella mancata utilizzazione di esso o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri.

È, dunque, necessario che sussista il nesso di causalità tra l'arricchimento e il depauperamento.

Un ulteriore presupposto per l'esperibilità dell'azione è la mancanza di una giusta causa dell'attribuzione.

Di recente gli Ermellini sono tornati sul relativo argomento dichiarando inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto della domanda di indebito arricchimento proposta da una società di costruzioni che – in base a un contratto di subappalto stipulato con l'ATI appaltatrice - aveva fornito all'appaltante Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. dei casseri per la realizzazione di una tratta ferroviaria, senza neppure dedurre l'insolvenza dell'ATI.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 9754 del 14/04/2025, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di c.d. arricchimento indiretto, l'azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento è stato dallo stesso conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto, nei rapporti con il soggetto obbligato per legge o per contratto nei confronti del "depauperato", e resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo, mentre è inammissibile se la prestazione è stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'azione ex art. 2041 è esperibile contro il terzo che ha conseguito l'indebita locupletazione in danno dell'istante quando l'arricchimento è stato dallo stesso conseguito a titolo gratuito ovvero di fatto; è inammissibile se la prestazione è stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 712 volte Ultima modifica il Mercoledì, 03 Settembre 2025 11:56

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Iscriviti alla nostra Newsletter

Iscriviti

Ultimi articoli

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

Cessione del credito e società di cartolarizzazione

La S.C., con Ordinanza n. 33966 del 24/12/2025, Leggi tutto
Querela di falso

Querela di falso

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. Leggi tutto
L’art. 2051 c.c.

L’art. 2051 c.c.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Leggi tutto
Indebito oggettivo

Indebito oggettivo

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3