Con la legge 20/05/2016 n. 76, nota come “Legge Cirinnà”, in Italia sono state introdotte due forme di unione tra persone diverse dal matrimonio:
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le unioni civili, relative alle persone dello stesso sesso;
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le convivenze di fatto, relative alle coppie che, nonostante non si vogliano sposare, decidono di formalizzare la loro unione.
Le unioni civili sono quelle unioni fondate su vincoli affettivi ed economici, alle quali l’ordinamento riconosce uno status giuridico che, per molti versi, è analogo a quello attribuito al matrimonio.
Dall’unione civile, ciascun componente della coppia assume nei confronti dell’altro l’obbligo alla coabitazione e all’assistenza morale e materiale (anche se, tuttavia, la legge Cirinnà non fa alcun riferimento né all’obbligo di fedeltà né a quello di collaborazione, che invece scaturiscono dal matrimonio).
Ognuno di essi è tenuto, altresì, a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla rispettiva capacità di lavoro, sia professionale che casalingo.
State la peculiarità e delicatezza di tale istituto, numerosi sono i dubbi emersi e che, tutt’ora, persistono circa i diritti e i doveri che vi fanno capo.
Le principali diatribe in materia, infatti, concernono il riconoscimento dei diritti e della relativa tutela che fanno capo a coloro che si uniscono mediante tale istituto.
Gli Ermellini sono tornati sul relativo tema decidendo su di un caso ove, le ricorrenti, chiedevano che venisse inserito accanto al nominativo della madre biologica anche quello della madre intenzionale nell’atto di nascita del loro figlio nato in Italia mediante procreazione medicalmente assistita all’estero.
I Giudici di Piazza Cavour, pertanto, con la Sentenza n. 7668 del 03/04/2020 hanno rigettato il relativo ricorso, enucleando il seguente principio di diritto: “Deve essere respinta la domanda di " rettificazione" dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il proprio consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione medicalmente assistita, poiché nell’ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a tale tecnica per persone dello stesso sesso.”
Emerge, ergo, che va respinta la domanda di "rettificazione" dell’atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento accanto al nominativo della madre biologica anche di quello della madre intenzionale, che in precedenza aveva prestato il proprio consenso alla pratica all’estero della tecnica della procreazione medicalmente assistita, poiché nell’ordinamento italiano vige il divieto di ricorso a tale tecnica per persone dello stesso sesso.