Giovedì, 28 Giugno 2018 09:50

Ciascuna adotta il figlio biologico dell’altra | Sentenze di adozione straniere efficaci anche in Italia

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La Cassazione afferma l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano delle sentenze del giudice francese di adozione di minori figli biologici di due donne coniugate, in quanto non contraria all’ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse dei minori ed al mantenimento, già vagliato dal giudice straniero, della stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali.

Il concetto di ordine pubblico per il riconoscimento delle sentenze straniere di adozione va integrato con il preminente interesse del minore.

I fatti

Due donne di cittadinanza francese, di cui una anche italiana iure sanguinis, unite da una relazione amorosa stabile e continua sin dagli anni ’80, sfociata nella stipula nel 2000, presso il Consolato francese a Napoli, di un “patto civile di solidarierà”, previsto dalla legislazione francese, e nel 2013 nel matrimonio contratto in Francia, in virtù della Legge francese n. 404/2013 (matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, a seguito di provvedimento della Corte di Appello di Napoli, impugnato con ricorso per cassazione dall’amministrazione), dagli anni ’90 sono residenti anche in Italia (avendo comunque mantenuto una residenza in Francia), svolgendo la professione di insegnanti di lingua francese presso l’università di Salerno, hanno partorito attraverso pratiche di inseminazione artificiale realizzate in Belgio ed in Spagna. Ciascuna donna ha adottato il figlio biologico dell’altra per effetto di due sentenze del giudice civile francese divenute definitive e dichiarate esecutive.

Le richieste di trascrizione, inoltrate all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza, non venivano accolte, in quanto il matrimonio dei genitori, evento indicato come relativo alla filiazione, veniva ritenuto improduttivo di effetti in Italia ed il provvedimento di rifiuto veniva confermato dal Tribunale di Salerno con rigetto della correlata opposizione. Anche la richiesta di una delle due donne di ottenere l’aggiunta al nominativo della figlia del cognome della madre adottiva veniva rigettata.

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza n. 688/2016 pronunciata in un giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c. (art. 30 d.lgs. 150/2011), riconosceva l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano delle due sentenze di adozione dei minori emesse dal giudice francese ed ordinava all’Ufficio di Satto Civile di un Comune italiano di procedere alle debite trascrizioni nei registri degli atti di nascita.

La Corte partenopea - ritenuta sussistente la propria giurisdizione in luogo di quella del giudice amministrativo e la propria competenza ai sensi dell’art. 41, comma primo della Legge 218/1995, al posto di quella del giudice minorile, prevista invece dal secondo comma della legge citata e diretta a salvaguardare la specialità dell’adozione internazionale di cui alla Legge 476/1998, nonché la legittimazione passiva degli Uffici di stato civile, che avevano “contestato” le sentenze straniere nella sede amministrativa – ha affermato che le anzidette adozioni, pronunciate in uno Stato europeo, implicanti l’acquisto, da parte dei minori, “dello status di figli legittimi […] delle due madri, coniugate validamente secondo la legislazione dello stato di cittadinanza”, non sono contrarie all’ordine pubblico, inteso come ordine pubblico internazionale e quindi come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondanti esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, considerato che il riconoscimento di tutti i diritti e doveri scaturenti dal rapporto di adozione corrisponde, secondo l’apprezzamento già operato dal giudice francese, all’interesse superiore del minore al mantenimento della vita familiare costruita con ambedue le figure genitoriali ed al mantenimento delle positive relazioni affettive ed educative che con loro si sono consolidate.

Avverso tale ordinanza, i Sindaci dei due comuni italiani interessati, quali Ufficiali del governo, proponevano ricorso per cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con ordinanza del 13 aprile 2018 – 31 maggio 2018, n. 14007, rigettati i primi due motivi concernenti il difetto di giurisdizione e competenza del giudice adito così come già sollevati e rigettati nel giudizio di appello in quanto infondati, con riferimento al concetto di ordine pubblico, cui occorre fare riferimento al fine del riconoscimento, ex artt. 64 e 65 della Legge 218/1995, dell’efficacia nel nostro Paese delle sentenze del giudice francese, osserva quanto segue.

In via preliminare, i giudici di legittimità ribadiscono che il giudizio riguardante la compatibilità con l'ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato, ai sensi della Legge n. 218/1995, art. 64 e ss., è finalizzato non già ad introdurre in Italia direttamente la legge straniera, come fonte autonoma e innovativa di disciplina della materia, ma esclusivamente a riconoscere effetti in Italia ad uno specifico atto o provvedimento straniero relativo ad un particolare rapporto giuridico tra determinate persone (cfr. Cass. 19599/2016). Già nella sentenza del 2016 viene prescelta una nozione, assai circoscritta, di "ordine pubblico", condivisa dalla Corte d'appello di Napoli, nella decisione impugnata (peraltro, di anteriore pubblicazione), con riferimento ai soli principi supremi o fondamentali e vincolanti della Carta costituzionale (e fra questi anche di quello relativo all'interesse superiore del minore, che avrebbero trovato riconoscimento e tutela nell'ordinamento internazionale ed in quello interno), non anche in base alle norme costituenti esercizio della discrezionalità legislativa (quali ad es. la disciplina sulle unioni civili di cui alla L. n. 76 del 2016, o quella relativa alla fecondazione assistita, con i suoi divieti, di cui alla L. n. 40 del 2004), in materie connesse o direttamente implicate”. La nozione di ordine pubblico, dunque, limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero, già era stata identificata come "sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicchè occorre far riferimento alla Costituzione e, dopo il trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione Europea dall'art. 6 TUE" (Cass. 1302/2013)”.

Tuttavia, le Sezioni Unite, nella recente pronuncia n. 16601/2017, hanno precisato che "il rapporto tra l'ordine pubblico dell'Unione e quello di fonte nazionale non è di sostituzione, ma di autonomia e coesistenza", cosicchè "la sentenza straniera che sia applicativa di un istituto non regolato dall'ordinamento nazionale, quand'anche non ostacolata dalla disciplina Europea, deve misurarsi con il portato della Costituzione e di quelle leggi che, come nervature sensibili, fibre dell'apparato sensoriale e delle parti vitali di un organismo, inverano l'ordinamento costituzionale”.

Orbene, la Legge n. 76 del 2016, entrata in vigore il 5.6.2016, al comma 20, dell’articolo unico, dedicato alla c.d. "clausola di equivalenza", ha previsto la non applicabilità della disposizione “alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonchè alle disposizioni di cui alla L. 4 maggio 1983, n. 184”, precisando che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".

Il legislatore nazionale non ha dunque specificamente disciplinato l'adozione da parte di coppia dello stesso sesso, vincolata da unione civile. Va allora evidenziato che, nella materia in oggetto (riconoscimento di provvedimento di adozione di minore straniero), il principio del superiore interesse del minore opera necessariamente come un limite alla stessa valenza della clausola di ordine pubblico, che va sempre valutata con cautela ed alla luce del singolo caso concreto. Inoltre, l'art. 24 della Convenzione dell'Ala del 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con L. n. 476 del 1998, stabilisce che "il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore". La Corte, nella pronuncia n. 19599/2016, ha evidenziato, con specifici richiami, come, nella normativa comunitaria, è escluso il riconoscimento delle decisioni emesse in uno Stato membro (ora previsto come automatico) nei soli casi di "manifesta" contrarietà all'ordine pubblico.

Pertanto, il preminente interesse del minore, alla base della normativa nazionale ed internazionale in materia di adozione e quindi il diritto del minore a vivere in modo stabile in un ambiente domestico armonioso ed ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali, vale dunque ad integrare lo stesso concetto di ordine pubblico nella materia specifica.

Ebbene, nel caso in esame, le adozioni, sul cui riconoscimento in Italia è sorta contestazione, interessano due donne, coniugate, ed hanno riguardato, contestualmente, ciascuna il figlio biologico dell'altra. Non risulta esservi, quindi, contrasto con quanto già statuito dalla Corte in ordine al fatto che "la trascrizione nei registri dello stato civile italiano dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti legittimanti non può avere mai luogo ove contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, tra i quali v'è quello secondo cui l'adozione legittimante è consentita solo a coniugi uniti in matrimonio, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 6" (Cass. 6078/2006; Cass. 3572/2011). Tantomeno potrebbe rilevare, ai fini di escludere la compatibilità con l’ordine pubblico, quale sopra considerato, e quindi con il preminente interesse dei minori, delle adozioni per cui è causa, il dato, conseguente, dell’inserimento degli stessi minori nel contesto di una famiglia costituita da coppia omosessuale e delle possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell'educazione, essendo qui sufficiente il richiamo a quanto già chiarito dalla Corte, in ordine all’ininfluenza di meri pregiudizi (Cass. 601/2013; Cass. 4184/2012) ed in ordine alla non incidenza dell’orientamento sessuale della coppia sull'idoneità dell’individuo all’assunzione della responsabilità genitoriale (Cass. 15202/2017; Cass. 12962/2016).

In definitiva, conclude la Corte le sentenze di adozione del giudice francese di cui si chiede il riconoscimento in Italia non risultano contrarie all'ordine pubblico, valutato in relazione al superiore interesse dei minori ed al mantenimento, già vagliato dal giudice straniero, della stabilità della vita familiare venutasi a creare con ambedue le figure genitoriali.

 

Letto 1095 volte Ultima modifica il Giovedì, 28 Giugno 2018 10:35
Giulio Costanzo

Avv. Patrocinante Magistrature Superiori

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