Invero l’amministratore rappresentava all’assemblea dei soci, chiamata a deliberare l’abbattimento e la ricostruzione del capitale sociale, una falsa situazione economica societaria, scopertasi vari anni dopo, a seguito delle conclusioni di una causa penale, appalesando una perdita totale del capitale, basata su falsa rappresentazione della realtà. L’assemblea deliberò l’azzeramento del capitale con conseguente annullamento delle azioni senza che il fiduciario esercitasse il diritto di opzione, per proprio conto, in conseguenza del comportamento illecito descritto.
Proposto ricorso per cassazione per i motivi meglio specificato nel provvedimento in calce riportato, gli ermellini accoglievano le doglianza mosse dal fiduciante nella parte in cui la Corte di merito “… non ha correttamente interpretato il sistema normativo, laddove ha escluso che competa, invece, al fiduciante l’azione parimenti contemplata dall’art. 2395 cod. civ., spettante al terzo direttamente danneggiato, dal fatto illecito imputato dell’amministratore”
Infatti nel caso in esame, il fiduciante lamenta che, a seguito del comportamento illecito dell’amministratore, sia venuto meno il bene partecipazione sociale, che il fiduciario avrebbe dovuto ritrasferirgli.
Trattasi quindi di “lesione aquiliana del credito”, comprendente quei casi eterogenei nei quali l’ingiustizia ricevuta coincida con la lesione di una situazione soggettiva relativa.
La questione rientra storicamente in quelle vicende in cui il fatto illecito del terzo cagioni l’impossibilità del terzo di ottenere una prestazione a lui spettante da parte del debitore.
Nel caso in esame , quindi spetterà al fiduciante ai sensi dell’art. 2395 c.c., il diritto al ottenere il valore delle quote perdute a causa dell’illecito comportamento dell’amministratore.