Tribunale di Como, accertata la mancanza di un titolo legittimante l'occupazione da parte del convenuto dell'immobile attore o e ravvisata la sussistenza del danno in re ipsa, non avendo il convenuto - rimasto contumace - fornito la prova contraria, ha provveduto a quantificare quest'ultimo sulla base dei listini OMI allegati in atti dalla parte attrice) - tribunale-di-Como-sent-28-marzo-2018.
Azione di restituzione immobile occupato sine titulo
Scritto da Giulio CostanzoAzione di restituzione dell'immobile occupato in assenza di titolo (sine titulo): natura giuridica, onere probatorio e liquidazione del danno.
Il proprietario che esperisca azione di restituzione di immobile occupato sine titulo non è gravato dall'onere di provare il proprio diritto potendosi limitare a dimostrare l'avvenuta consegna del bene in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo ovvero ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo che legittimi l'occupazione del terzo. Il relativo danno da occupazione illegittima è in re ipsa, in ragione dell'utilità che normalmente rientra nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene stesso e che rientra nel diritto dominicale. Esso costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum, che può essere superata ove si dimostri che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell'immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione.
La relativa liquidazione del danno può essere perciò valutata dal giudicante sulla base di presunzioni semplici, con l’utilizzo del cosiddetto danno figurativo, costituito dal valore locativo del bene occupato. (Nel caso in esame il
Giulio Costanzo
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